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Il Consiglio di Stato dichiara Improcedbile il ricorso proposto dal Comune di Bssiano


Pubblicato il: 1/15/2022

Il Comune di Bassiano è stato rappresentato dagli Avv.ti Carlo Bassoli e Luciano Falcone; Acqualatina S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Fabrizio Pietrosanti; FMS Wertmanagement AöR è stata rappresentata dall'Avv.to Angelo Raffaele Cassano.

Con il presente atto di appello il Comune di Bassiano ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha respinto il ricorso proposto da detto Comune avverso la delibera della Conferenza dei Sindaci e dei Presidenti delle Province dell’ATO 4 Lazio meridionale n. 8 del 22 dicembre 2008, avente ad oggetto l’approvazione dello schema di accordo con gli enti finanziatori del sistema idrico integrato dell’ATO 4 (accordo successivamente stipulato il 23 gennaio 2009) e avverso ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa la convenzione di gestione del servizio idrico integrato stipulata tra l’ATO 4 e Acqualatina S.p.A. il 2 agosto 2002 e l’atto aggiuntivo del 25 gennaio 2007. Con il ricorso - originariamente proposto come ricorso straordinario, notificato il 26 maggio 2009, poi trasposto a seguito di opposizione dell’Acqualatina s.p.a. - erano state proposte censure di violazione di legge e di eccesso di potere per sviamento, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione, contestando la legittimità dell’accordo, in quanto nel contesto di una operazione di finanza di progetto avrebbe previsto obblighi diretti dell’ATO 4 con gli enti finanziatori, la cessione in garanzia dei crediti di Acqualatina, nonché il preventivo consenso di Depfa Bank, in nome e per conto degli enti finanziatori, su alcune decisioni di Acqualatina relative alla gestione del suo rapporto con l’ATO4; ciò in violazione dell’interesse pubblico, in difetto di motivazione e senza la previa approvazione dei consigli comunali; era stata dedotta altresì la nullità della convenzione di gestione del 2 agosto 2002 e dell’atto aggiuntivo del 25 gennaio 2007, in quanto sottoscritta dal rappresentante dell’ATO senza la previa approvazione dei consigli comunali, come sarebbe previsto dall’art. 8 della convenzione di cooperazione tipo allegata alla legge regionale n. 6 del 1996; inoltre, anche la delibera impugnata, comportando una modifica della convenzione avrebbe dovuto essere approvata dai consiglio comunali dei Comuni dell’ATO 4.

Nel giudizio di primo grado si erano costituiti Acqualatina s.p.a., l’ATO 4, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; era intervenuto ad adiuvandum il Comune di Aprilia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese del presente grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.