Il Consiglio di Stato respinge il reclamo di Aqua Società Agricola S.r.l. contro il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo e la Capitaneria di Porto di Genova
Pubblicato il: 3/24/2022
Aqua Società Agricola S.r.l. è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Cocchi, Augusto Tortorelli e Giovanni Corbyons. Il Comune di Lavagna è stato rappresentato dall’avvocato Lorenzo Cuocolo.
Con la sentenza n. 7645 del 2 dicembre 2020, la Sezione ha accolto il ricorso proposto dalla società Aqua Società Agricola S.r.l. nei confronti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, per l’ottemperanza della sentenza della medesima Sezione n. 4141/2019, con la quale era stato “ordinato al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del direttore generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, o suo delegato, di pronunciare sull’istanza che parte ricorrente ha presentato in data 21.03.2016 entro il termine di giorni 180 (centottanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza”, altresì designando, per l’ipotesi di inottemperanza, il Commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Genova o suo delegato, con l’incarico di provvedere in via sostitutiva nei successivi 180 (centottanta) giorni.
Con la suddetta sentenza la Sezione, ravvisati profili di elusività del pregresso giudicato nella nota ministeriale prot. n. 20666 del 20 dicembre 2019 – con la quale il Ministero aveva ribadito la tesi della sua incompetenza al rilascio della concessione demaniale marittima richiesta – ed affermato che doveva trovare applicazione il D.M. n. 79/2013, che prevedeva un unico procedimento per assentire l’esercizio di impianti di acquacoltura cd. off-shore, ponendo ogni onere istruttorio per l’acquisizione di intese, concerti, nulla osta o autorizzazioni o assensi comunque denominati, da parte delle amministrazioni competenti finalizzate al rilascio della concessione demaniale ad uso acquacoltura, in capo al responsabile del Compartimento marittimo, che avrebbe dovuto provvedere a seguito della convocazione di apposita conferenza dei servizi, venendo di conseguenza il procedimento definito con un unico provvedimento di concessione demaniale marittima e di autorizzazione, ha accolto il ricorso in ottemperanza e, per l’effetto, nominato il Prefetto di Genova, o il funzionario della Prefettura dal medesimo incaricato, affinché provvedesse, in nome ed a spese dell’Amministrazione intimata, ad acquisire mediante conferenza dei servizi tutti gli avvisi necessari e si pronunciasse motivatamente sulla originaria domanda entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore.
La Sezione ha invece respinto la domanda risarcitoria, sul rilievo che essa presupponesse la fondatezza sul piano sostanziale delle ragioni del ricorrente, vale a dire il “suo diritto ad esercitare l’attività imprenditoriale in esame”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul reclamo, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del procedimento di reclamo.
Liquida il compenso spettante al Commissario ad acta in complessivi € 7.000,00 e pone l’onere di provvedere al relativo pagamento a carico del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.