Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Giuseppe Biagio Immanuel Zisa contro Ufficio Scolastico Regionale Campania
Pubblicato il: 3/26/2022
Giuseppe Biagio Immanuel Zisa è stato rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zisa.
Con D.D.G. n. 85 del 1° febbraio 2018, l’allora MIUR indisse la procedura concorsuale riservata, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione, ai sensi dell'art. 12, co. 2, lett. b) e commi 3/6 del d.lgs. 13 aprile 2017 n. 59.
Il sig. Giuseppe Biagio Immanuel Zisa, munito di diploma AFAM (vecchio ordinamento) e di diploma d’istruzione secondaria superiore (a suo dire abilitante), dichiara d’aver voluto partecipare a tal procedura, relativamente alla classe di concorso A029 e A030 (AD03). Il sig. Zisa rende noto altresì che i titoli dichiarati gli furono riconosciuti dall’Autorità Giudiziaria Ordinaria (Giudice del lavoro presso il Tribunale di Ragusa), in via cautelare con ordinanza del 19.3.2018, come abilitanti ai fini dell’ammissione all’attività di dovente non di ruolo (II fascia delle GI). Senonché, con decreto del 10.10.2018, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania escluse il sig. Zisa da tal procedura concorsuale, per accertata mancanza dei titoli d’ammissione.
L’escluso sig. Zisa ha gravato tale provvedimento e gli atti connessi innanzi al TAR Campania, col ricorso n. r.g. 64/2019, deducendo vari profili d’illegittimità della propria esclusione, tenuto conto del contenuto della misura cautelare ottenuta e chiaramente orientata a riconoscere il valore abilitante di detti titoli.
L’adito TAR, con sentenza n. 3145 del 15 luglio 2020, ha integralmente respinto la pretesa azionata, in quanto, in conformità all’indirizzo ermeneutico elaborato dalla Sezione, l'art. 4 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati) va letta nel senso che soltanto i diplomati in didattica della musica e conservatorio, muniti altresì del diploma di scuola secondaria superiore, sono considerati dalla norma in esame come titoli abilitanti all'insegnamento. Al contrario, ai soli diplomi degli istituti AFAM di cui all'art. 1, l. n. 508/1999 (anche congiunti al diploma di scuola secondaria superiore) l'ordinamento non riconosce valore abilitante. In sostanza, sostiene il TAR, la norma ha distinto tra il valore del diploma c.d. “vecchio ordinamento” ai fini dell'accesso all'insegnamento e il valore di tale diploma ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.
Il Sig. Zisa ha proposto appello avverso questa pronuncia, contestando tale interpretazione del TAR, e riproponendo i motivi già proposti in primo grado sia pure adattati all’impianto motivazionale della decisione gravata.
Si è costituito in resistenza l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, chiedendo il rigetto dell’appello.
All’udienza pubblica del 17 marzo 2022 la causa è stata introitata in decisione.