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La Cassazione si esprime riguardo atti impositivi nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche a Carpi


Pubblicato il: 3/3/2022

Zaccaria Rotella & Associates con gli avvocati Marcello Poggioli e Tommaso Rotella ha assistito Giammarco Giardi contro l'Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia delle entrate emise, nel 2006, una serie di atti impositivi nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche, operanti nella pallavolo locale del territorio di Carpi, riconducendole ad un’unica macro-organizzazione di supporto alla Universal Sport Team Carpi a..s.d. ed attribuendo loro plurime violazioni di norme tributarie.

Il contribuente Gianmarco Giardi fu destinatario di undici avvisi d’accertamento, relativi agli anni d’imposta dal 2010 al 2014, di cui tre quale legale rappresentante della Carpi Volley 2008 e gli altri quale soggetto coobbligato ai sensi dell’art. 38 cod. civ., con riferimento alle posizioni delle varie ulteriori associazioni.

Lo stesso contribuente impugnò con separati ricorsi gli avvisi d’accertamento dinnanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Modena che, dopo averli riuniti, con la sentenza n. 854/01/17 li rigettò.

Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto appello di fronte alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna.

Il contribuente, con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 25 ottobre 2019 e ricevuto dall’Agenzia delle entrate il 30 ottobre 2019, ha quindi proposto ricorso, affidato a sette motivi, per la cassazione della sentenza della CTR.

L’Ufficio, con controricorso notificato a mezzo p.e.c. al ricorrente il 10 dicembre 2019, ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi. Il contribuente ha depositato controricorso al ricorso incidentale, spedito per la notifica a mezzo posta alla ricorrente il 17 gennaio 2020 ed ha successivamente prodotto memoria.

La Cassazione rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 , se dovuto.