Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto da Studio S S.r.l.
Pubblicato il: 12/31/2021
Studio 5 S.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Marco Rossignoli.
L’oggetto del presente giudizio è il provvedimento del 31 agosto 2006, con cui l’Ispettorato Territoriale Abruzzo – Molise del Ministero delle Comunicazioni ha respinto la domanda di sanatoria, avanzata dalla società emittente Studio 5 S.r.l. (di seguito la società) ai sensi dell’art. 27 della legge 3 maggio 2004, n. 112, dell’impianto ubicato in Pescopennataro, operante sulla frequenza 99,00 MHz, ordinandone l’immediata disattivazione. Avverso tale atto la società ha proposto il ricorso n.806/2006, innanzi al T.a.r. per il Molise, chiedendone l’annullamento in quanto sarebbe stata adeguatamente comprovata l’operatività ultradecennale dell’impianto quale presupposto della richiesta sanatoria.
ostituitosi il Ministero in resistenza, il Tribunale amministrativo ha così deciso il gravame al suo esame: ha respinto il ricorso, reputando infondate tutte le censure articolate e ha compensato le spese di lite.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 5644/2015), lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore delle parti appellate (il Ministero dello sviluppo economico, il Dipartimento per le Comunicazioni e l’Ispettorato Territoriale Abruzzo e Molise), in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%) se dovuti.