Il Consiglio di Stato si esprime sull'appello di A.N.M.A. contro la Presidenza della Repubblica
Pubblicato il: 3/24/2022
l’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi – A.N.M.A., è stata rappresentata dall'avvocato Enrico Follieri. La dottoressa Antonella Manzione è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Giuseppe Morbidelli e Luisa Torchia.
Con ricorso n. 2030 del 2017, proposto dinanzi al T.a.r. del Lazio, Roma, Sezione Seconda, l’Associazione Nazionale Magistrati Amministrativi - A.N.M.A., il Coordinamento della Nuova Magistratura Amministrativa – Co.N.M.A. e il consigliere di Stato Leonardo Spagnoletti, in proprio e quale Presidente pro tempore del Co.N.M.A., hanno impugnato:
a) il d.P.R. datato 15 novembre 2016, recante la nomina a consigliere di Stato della dottoressa Antonella Manzione;
b) gli atti presupposti alla predetta nomina emanati dal Consiglio dei Ministri;
c) il parere favorevole, anch’esso presupposto alla nomina, espresso dal Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta consiliare del 16 settembre 2016 (il relativo verbale è stato approvato nella successiva seduta consiliare del 7 ottobre 2016), nonché i verbali delle sedute in cui si è riunita la Quarta Commissione dell’organo di autogoverno per l’istruttoria della pratica (segnatamente, si tratta della seduta del 9 giugno 2016 di cui al verbale n. 19 e della seduta del 7 luglio 2016 di cui al verbale n. 23).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, definitivamente pronunciando sull'appello n. 6161 del 2018, come in epigrafe proposto:
a) accoglie l’eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Repubblica e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, ne dispone l’estromissione dal giudizio;
b) assorbe le ulteriori eccezioni pregiudiziali di rito e preliminari di merito;
c) nel merito, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso principale di primo grado e l’omologo appello principale;
d) dichiara improcedibile il ricorso incidentale e l’omologo appello incidentale, per sopravvenuta carenza di interesse;
e) compensa le spese del doppio grado del giudizio tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.