Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso di Euro Progetti s.r.l.
Pubblicato il: 4/20/2022
Euro Progetti s.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Raffaele Granata e Amedeo Pisanti mentre il Comune di Acerra è stato difeso dall'avvocato Ferdinando Quagliata.
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito: a) dalla determinazione del comune di Acerra – prot. n. 18292 del 19 marzo 2018 – recante il diniego sulla domanda di autorizzazione unica presentata in data 30 gennaio 2017 dalla ditta Euro Progetti s.r.l. per la realizzazione di un impianto di distribuzione carburanti, da ubicarsi in località Marchesa, via Sepe, sulla particella catastale n. 1743, foglio 42; diniego basato sul contrasto del progetto con la disciplina del piano urbanistico attuativo (P.U.A.) località Marchesa;
b) dalle deliberazioni della giunta comunale – n. 233 del 22 dicembre 2016 e n. 9 del 26 gennaio 2018 – recanti, rispettivamente, l’adozione e l’approvazione del P.U.A. per la località Marchesa;
c) della nota comunale n. 14119 del 2 marzo 2018 meramente confermativa delle precedenti interlocuzioni fra SUAP e comune confluite nel successivo diniego.
2. In fatto, per una migliore comprensione della vicenda in trattazione, giova premettere quanto segue:
a) la società appellante ha presentato, in data 30 gennaio 2017, una richiesta di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio di impianto per la distribuzione di carburanti liquidi e gassosi per autotrazione ad uso pubblico senza essere proprietaria né in possesso di altro titolo;
b) lo Sportello unico delle attività produttive del Comune di Acerra comunicava all’appellante, in data 28 febbraio 2017, che la richiesta del permesso di costruire era in contrasto con il P.I.P. allora vigente e con il P.U.A. in corso di approvazione, nella parte in cui la particella di terreno in questione era indicata come area da espropriare;
c) lo Sportello unico delle attività produttive del Comune di Acerra richiedeva all’appellante di richiedere i pareri ai Vigili del Fuoco, ad Italferr, a Snam e ad Anas:
d) il Comune di Acerra con delibera della giunta comunale n. 9 del 26 gennaio 2018 ha approvato un P.U.A. in località Marchesa rispetto al quale aveva interloquito (presentando osservazioni, alcune delle quali erano state accolte, senza, in seguito, impugnare lo strumento urbanistico) il proprietario della particella (signor Beniamino Costa);
e) il Comune di Acerra in data 19 marzo 2018 comunicava il rigetto dell’istanza;
f) la società ha depositato il ricorso principale in data 11 aprile 2018 e quello per motivi aggiunti in data 20 giugno 2018 senza essere divenuta, a quelle date, proprietaria del terreno ove avrebbe dovuto insediarsi il distributore di carburanti, né titolare di diritto reale o personale di godimento, ovvero promissaria acquirente, e comunque (per quanto emerge dagli atti di causa) senza essere stata immessa nel possesso del fondo. La ditta ha impugnato al T.a.r. per la Campania - con ricorso principale notificato in data 27 marzo 2018 e allibrato al n.r.g. 1429/2018 – il diniego del progetto e i provvedimenti relativi all’approvazione del PUA.
Il ricorso è stato affidato a 11 autonomi motivi estesi da pagina 11 a pagina 35, i primi quattro relativi al provvedimento di rigetto della domanda e gli altri all’illegittimità del P.U.A.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.