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Il Consiglio di Stato si esprime sulla richiesta di partecipazione agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Perito Industriale


Pubblicato il: 3/3/2022

Rocco Pacello è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe D'Amico e Angelo Mastrandrea, mentre la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Como sono stati rappresentati dagli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Annalisa D'Urbano.

L'appellante, Sig. Rocco Pacello, espone di essere in possesso del diploma di geometra conseguito sotto la vigenza del cd. “vecchio ordinamento”, cioè prima delle modifiche apportate dal d.P.R. n. 88 del 2010 (regolamento recante il riordino degli Istituti Tecnici).

Il sopra indicato decreto ha fatto confluire dall’anno scolastico 2010/2011 gli Istituti Tecnici previsti dal previgente ordinamento nei nuovi Istituti di Formazione Superiore, raggruppati nei due macrosettori Economico e Tecnologico e, nell’ambito del settore Tecnologico, ha previsto, tra l’altro, l’indirizzo C.A.T. (Costruzioni Ambiente e Territorio), nel quale sono confluiti i precedenti Istituti Tecnici per Geometri e per Periti Industriali.

L’appellante presentava domanda di partecipazione agli esami di Stato per l’abilitazione alla professione di Perito Industriale indetti con ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (ora dell’Istruzione) n. 373 del 24 aprile 2019, essendo in possesso – a suo avviso – sia del titolo di studio prescritto, sia degli ulteriori requisiti di tirocinio e di esperienza professionale e veniva ammesso a sostenere, per la sessione 2019, l’esame per il quale, relativamente al Collegio della Provincia di Como, con decreto dirigenziale n. 1355 del 17 settembre 2019, il Ministero ha indicato la Commissione n. 15.

In esito allo svolgimento ed al superamento delle due prove scritte e della prova orale previste, il Sig. Pacello ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato, con iscrizione presso l’Ordine dei Periti Industriali.

Senonché la Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, il Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati ed il Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Como, con tre distinti ricorsi – iscritti, rispettivamente, ai numeri di R.G. 576/2020, 577/2020, 579/2020 – impugnavano innanzi al T.A.R. per la Lombardia l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di esame relativamente alla procedura in argomento, nonché l’elenco degli abilitati a esercitare la professione di Perito Industriale pubblicato all’esito dell’esame di Stato, nella parte in cui sono stati ricompresi soggetti (come l’appellante) in possesso del diploma di Geometra del “vecchio ordinamento”.

Sostenevano gli Enti ricorrenti, in estrema sintesi, che i candidati in possesso del diploma di Geometra del “vecchio ordinamento” non avrebbero potuto essere ammessi all’esame, siccome in possesso di un titolo che non li avrebbe legittimati a parteciparvi, in quanto non equipollente al nuovo diploma “C.A.T.” istituito dal d.P.R. n. 88 del 2010.

Con sentenza n. 509 del 2021 del 25 febbraio 2021, l’adito Tribunale, riuniti i gravami e disattese le eccezioni di rito e di merito sollevate dai resistenti, ha accolto i ricorsi, annullando gli atti gravati limitatamente ai candidati abilitati in possesso del diploma di Geometra conseguito secondo le regole del “vecchio ordinamento”.

Avverso la suddetta sentenza è insorto l’appellante, impugnandola con il ricorso 6117 del 2021 e chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello (R.G. n. 6117 del 2021), lo respinge.