Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso di Enel Sole.


Pubblicato il: 2/22/2022

Enel Sole è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Gianluca Piccinni mentre il Comune di Venticano è stato difeso dall'avvocato Carla Silano.

A seguito della sentenza n. 1195 del 18 giugno 2015, con la quale il Tribunale civile di Avellino aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il Comune di Venticano riassumeva dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, il giudizio nei confronti di Enel Sole s.r.l., per fare accertare e dichiarare la risoluzione contrattuale della convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2002 per grave inadempimento di Enel Sole e condannare quest’ultima al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite;

Enel Sole si costituiva nel giudizio riassunto, svolgendo domanda riconvenzionale per far accertare la validità e l’efficacia della convenzione e condannare il Comune all’esatto adempimento ed al pagamento dei canoni arretrati (€ 335.170,72), od in subordine per far accertare la risoluzione della convenzione per inadempimento del Comune con sua condanna al pagamento dei canoni arretrati, delle rate residue di ammortamento dei lavori e dell’utile di gestione del 10% per tutta la durata della convenzione, oltre accessori;

nel giudizio pendente dinanzi al T.a.r. il Comune di Venticano depositava atto di rinuncia, deducendo di non avere interesse alla decisione del ricorso principale, avendo trasferito la propria azione, ai sensi dell’art. 75 cod. proc. pen., nel giudizio penale pendente dinanzi al Tribunale di Benevento; il Presidente dichiarava con decreto l’estinzione del giudizio;

a seguito di opposizione di Enel Sole, proposta ai sensi dell’art. 85, comma 3, cod. proc. amm. per il dichiarato interesse alla definizione del ricorso incidentale contenente domande riconvenzionali, era revocato il decreto di estinzione e la revoca era confermata in appello;

fissata l’udienza pubblica dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, seguivano un primo rinvio e quindi la cancellazione della causa dal ruolo;

a seguito della presentazione di istanza di prelievo da parte di Enel Sole, era fissata l’udienza pubblica del 23 settembre 2020 ed all’esito veniva riservata la decisione; 

quindi, con la sentenza appellata, dato atto che il collegio non aveva inteso aderire ad un’ulteriore richiesta di rinvio avanzata dalle parti per trattative in corso, il ricorso principale era dichiarato improcedibile per il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione manifestato dal Comune di Venticano già con l’atto di rinuncia e le domande proposte in via riconvenzionale da Enel Sole erano respinte nel merito, con compensazione delle spese.

Rilevato che:

avverso la sentenza Enel Sole ha proposto appello con quattro motivi, dei quali, i primi due concernenti la decisione di non accordare il rinvio richiesto per consentire la formalizzazione dell’accordo transattivo e gli altri concernenti la decisione di rigetto delle domande riconvenzionali;

in data 12 aprile 2021 è stata depositata da Enel Sole un’istanza per la declaratoria di improcedibilità dell’appello per cessazione della materia del contendere;

in data 14 maggio 2021 il Comune di Venticano ha depositato “appello incidentale subordinato”;

all’udienza pubblica del 20 gennaio 2022 è stata riservata la decisione, previo deposito di memoria della società appellante principale.

Considerato che:

la società Enel Sole ha premesso che: nelle more del giudizio di primo grado, stante la difficoltà di ricostruire il rapporto concessorio, trattandosi di una concessione di durata trentennale, le parti, dopo numerosi incontri, avevano raggiunto un accordo transattivo; per tale ragione, essendo l’accordo in corso di ratifica da parte della Giunta comunale, il Comune di Venticano aveva chiesto il rinvio dell’udienza fissata davanti al T.a.r. per il 23 settembre 2020 e la società Enel Sole aveva aderito alla richiesta di rinvio, poi non accolta dal giudice; l’accordo transattivo era stato effettivamente sottoscritto con firme digitali apposte in data 23-25 settembre 2020, mentre l’atto era stato approvato dalla Giunta comunale già con deliberazione n. 52 del 22 settembre 2020;

l’appellante ha quindi impugnato la sentenza di primo grado “nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso ed ha deciso sulla domanda riconvenzionale di Enel Sole, anziché disporre il rinvio dell’udienza per consentire la formalizzazione di un accordo transattivo, poi effettivamente siglato in data 23-25/09/2020, ed adottare una sentenza di improcedibilità del ricorso” (primo motivo) e “nella parte in cui il Tar ha dichiarato la procedibilità della domanda riconvenzionale di Enel Sole, anziché disporre il rinvio per consentire la formalizzazione di un accordo transattivo, poi effettivamente siglato in data 23-25/09/2020” (secondo motivo).

Ritenuto che:

i motivi sono fondati, atteso che l’accordo transattivo è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale in data precedente l’udienza di trattazione dinanzi al T.a.r. e sottoscritto in data coincidente con quella dell’udienza del 23 settembre 2020;

pertanto, già quando è stata riservata la decisione e, comunque, quando è stata pubblicata la sentenza, il 28 settembre 2020, le parti non avevano più interesse alla decisione dei ricorsi, principale e incidentale, avendo altrimenti definito il rapporto basato sulla convenzione sottoscritta in data 21 novembre 2002, che è stata consensualmente risolta “a far data dal 2014”, rinunciando anche ai contenziosi in essere, compreso il presente;

preso atto di tale accordo transattivo, l’appello – proposto al fine di “fare dichiarare la cessazione della materia del contendere”, come si legge negli scritti di Enel Sole – va accolto, limitatamente ai primi due motivi, con assorbimento dei restanti due, e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va dichiarata l’improcedibilità sia del ricorso principale (per ragioni diverse da quelle affermate in sentenza) che del ricorso incidentale, contenente le domande riconvenzionali, per sopravvenuta carenza di interesse.

Ritenuto inoltre che: 

la decisione appena detta non è impedita dalla presentazione dell’appello incidentale da parte del Comune di Venticano;

quest’ultimo, pur riconoscendo l’avvenuta sottoscrizione ed attuale efficacia tra le parti dell’accordo transattivo firmato in data 23-25 settembre 2020, censura il capo di sentenza che ha dichiarato l’improcedibilità della propria domanda per rinuncia agli atti;

si tratta di censura che, sebbene letteralmente subordinata all’<<accoglimento dell’impugnazione principale>>, è evidentemente finalizzata a consentire la definizione nel merito dei motivi del ricorso principale proposto in primo grado (per come reso palese dall’argomentare della difesa civica sulla distinzione degli effetti tra rinuncia agli atti e rinuncia all’azione) e dunque subordinata all’eventualità che l’appello principale venga deciso appunto nel merito; ciò, che si sarebbe potuto verificare soltanto in riferimento ai motivi terzo e quarto dell’appello principale (concernenti appunto il merito del ricorso incidentale di Enel Sole);

tuttavia, dal momento che tali ultimo motivi sono rimasti assorbiti e che sia il ricorso principale che il ricorso incidentale del primo grado sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse in conseguenza della sottoscrizione dell’accordo transattivo tra le parti, il Comune di Venticano risulta non avere più interesse nemmeno alla decisione sul proprio appello incidentale “subordinato”;

questo va pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse; l’accordo tra le parti, comportante la reciproca rinuncia a tutte le pretese avanzate nel giudizio, è giusto motivo di compensazione delle spese di entrambi i gradi.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposti, accoglie l’appello principale, nei limiti specificati in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale e il ricorso incidentale proposti in primo grado; dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’appello incidentale.

Compensa interamente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.