Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto da Wind One S.r.l.
Pubblicato il: 5/25/2022
Wind One S.r.l. è stata rappresentata dall'Avv.to Mario Verrusio; Gestore dei Servizi Energetici è stata rappresentata dagli Avv.ti Cesare San Mauro ed Antonio Pugliese.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Wind One s.r.l. ha impugnato il diniego di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al d.m. 6 luglio 2012 per l’intervento di nuova costruzione di un impianto eolico, adottato dal GSE in data 30 ottobre 2015 in ragione del mancato possesso del preventivo di connessione alla data di iscrizione al Registro. La ricorrente esponeva: di essere stata costituita dalla Fortore Agroenergia s.r.l. in data 5 ottobre 2012, mediante conferimento di ramo d’azienda relativo all’impianto per cui è causa; che l’impianto era stato autorizzato per una potenza di 200 kW, in forza di autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia di Benevento il 10 luglio 2012, previa acquisizione del preventivo di connessione da parte del Gestore di rete con il codice di rintracciabilità T0018865, accettato nel settembre 2009 dal proponente, società Fortore, per una potenza di 900 kW; di aver ottenuto in data 23 ottobre 2012 la formale voltura dell’autorizzazione unica dall’ente provinciale; di aver richiesto in data 8 novembre 2012 l’iscrizione al registro per l’accesso ai meccanismi in questione per l’impianto autorizzato di potenza di 200 kW; di aver presentato nelle more al Gestore di rete, unitamente alla società Fortore, richiesta di voltura e di presa d’atto della riduzione della potenza, con ricevimento del preventivo di connessione volturato e rielaborato in data 17 giugno 2013; di aver ottenuto l’iscrizione nel Registro dell’impianto per una potenza di 200 kW; di aver pertanto proceduto alla realizzazione dell’impianto, alla sua messa in esercizio e alla conseguente richiesta di accesso alle relative tariffe incentivanti, poi respinta con il provvedimento del 30 ottobre 2015, impugnato.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della decisione appellata, annulla il diniego impugnato in primo grado. Condanna il Gestore dei servizi energetici GSE S.P.A. a rifondere all’appellante le spese del doppio grado, liquidate in complessivi euro seimila, oltre accessori, ponendo altresì a suo carico i contributi unificati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.