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La Corte si esprime a favore di ATM S.p.A.


Pubblicato il: 2/26/2022

Nel procedimento l'Agenzia delle entrate è stata rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, mentre Azienda Trasporti Milanesi S.p.A è stata rappresentata dall’avvocato Leonardo Perrone e dall’avvocato Giuseppe Marini.

ATM Servizi Spa, esercente il servizio di trasporto pubblico di persone affidatole dal Comune di Milano, fece istanza di rimborso della maggiore Irap indebitamente versata per l’annualità 2009, assumendo di avere diritto alla riduzione della relativa base imponibile dichiarata in applicazione del novellato art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. riduzione del cuneo fiscale). Al diniego di rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria, che riteneva che la società operasse in regime di “concessione” e a “tariffa” e che, dunque, non presentasse i requisiti richiesti per fruire del beneficio, seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente, e la C.T.P. di Milano, con sentenza n. 3626/2017, respinse la domanda.

L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza d’appello e la società resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato una memoria in prossimità dell’udienza.