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La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale e, in accoglimento del secondo motivo del ricorso incidentale, cassa per il profilo corrispondente la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, riget


Pubblicato il: 4/21/2022

GmbH Dystar Textilfarben è stata difesa agli avvocati Claudio Giordano e Arianna Valenza mentre Equitalia Nord è stata rappresentata all'avv. Roberto Renzella.

Emerge dagli atti e dalla sentenza impugnata che la GmbH Dystar Textilfarben è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Francoforte in data 1 dicembre 2009, a seguito dell'apertura di una procedura d'insolvenza, risalente al 28 settembre dello stesso anno. Nel 2012, tuttavia, in esito al controllo secondo procedure automatizzate della dichiarazione relativa proprio all'anno d'imposta 2009, l'Agenzia delle entrate ha iscritto a ruolo importi corrispondenti all'iva dichiarata e non versata, nonché, si specifica in sentenza, a quella maturata in corso di fallimento in relazione alle operazioni imponibili compiute dal curatore nel corso dell'esercizio provvisorio al quale era stato autorizzato, oltre a interessi e sanzioni.