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Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico


Pubblicato il: 5/25/2022

Rai Way Spa è stata rappresentata dagli Avv.ti Carlo Pandiscia ed Angela Anastasio.

Il presente contenzioso si sviluppa a valle di un precedente giudizio intercorso tra le parti avente ad oggetto la denegata concessione di impianti e frequenze richiesti da Centro Europa al fine dell’esercizio dell’attività di radiodiffusione televisiva, cui la stessa era stata autorizzata con decreto di concessione del 28 luglio 1999. In data 1° agosto 2011 il Ministero veniva diffidato ad adempiere a tutti gli obblighi discendenti dall’accordo del 9 febbraio 2010 e agli obblighi derivanti dal provvedimento dell’11 dicembre 2008. L’Amministrazione adottava una determina direttoriale in data 18 gennaio 2012, con la quale assegnava ad Europa Way il diritto di uso temporaneo della frequenza CH 8 VHF da utilizzare via etere terrestre in tecnica digitale nelle aree tecniche delle regioni Valle d’Aosta, Piemonte orientale, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Umbria, Marche e provincia di Viterbo in modalità Single Frequency Network (SFN).

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sugli appelli accogliendo in parte il correlato appello incidentale nei sensi di cui in motivazione e per il resto in parte lo respinge e in parte lo dichiara improcedibile, e per l’effetto, in parziale riforma delle sentenze impugnate, accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso di primo grado e condanna il Ministero dello Sviluppo economico al pagamento in favore di Europa Way s.r.l. della somma di Euro 5.788.940,03 decurtata del 50%, e maggiorata di rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in motivazione a titolo di lucro cessante, in favore di Centro Europa 7 s.r.l. della somma di Euro 2.111.380,36, decurtata del 50%, e maggiorata di rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in motivazione a titolo di danno emergente, in favore di Centro Europa 7 s.r.l. della somma di Euro .211.854,88 decurtata del 50%, e maggiorata di rivalutazione e interessi secondo quanto indicato in motivazione, a titolo di lucro cessante. Liquida in favore della Prof.ssa Paola Paoloni il compenso spettante quale CTU in misura pari a Euro 12.256,32 oltre I.V.A. e oneri accessori, ponendolo in capo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.