La Corte accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso proposto da SETA S.p.A.
Pubblicato il: 2/26/2022
Nel procedimento la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari è stata rappresenatata dall’avvocato Leonardo Perrone e dall’avvocato Giuseppe Marini, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato.
L’allora Azienda Trasporti Collettivi e Mobilità Spa (poi divenuta S.E.T.A. Spa), affidataria del servizio di trasporto pubblico locale nel bacino di Modena e provincia, in data 21/02/2012 presentò tre istanze di rimborso della maggiore Irap cautelativamente e indebitamente versata (euro 354.406,25), per le annualità dal 2008 al 2010, assumendo di avere diritto alla riduzione della base imponibile dichiarata in applicazione del novellato art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. riduzione del cuneo fiscale). Al diniego di rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria, che riteneva che la società operasse in regime di concessione con sistema tariffario e che, dunque, non presentasse i requisiti richiesti per fruire del beneficio, seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente, e la C.T.P. di Modena, con sentenza n. 653/2014, dopo avere riuniti i tre separati (e identici) ricorsi della società, li respinse.
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza d’appello con quattro motivi, illustrati con una memoria. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

