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La Corte di Cassazione accogli il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 5/18/2022

Motocicli Calzoni è stata rappresentata dall'Avv.to Guglielmo Castaldo.

Con atto notificato il 26/06/2008, l'Agenzia delle Entrate irrogò a Motocicli Calzoni s.n.c. di Calzoni G. & C. la sanzione amministrativa in seguito ad un accertamento nel quale era emerso che la società aveva impiegato due lavoratori irregolari. La sanzione fu quantificata in complessivi Euro 33.576,14, dei quali Euro 33.315,26 per l'impiego della lavoratrice Maria Cristina Bacchini ed Euro 260,87 per l'impiego del lavoratore Liviu Marieu. Calzoni propose ricorso in opposizione innanzi al Tribunale di Perugia, dichiarando di aver provveduto al pagamento della sanzione relativa a Maria Cristina Bacchini e contestando la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore sanzione irrogata. All'esito del giudizio. Successivamente, Equitalia Perugia s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione, notificò a Calzoni la cartella esattoriale contenente l'iscrizione a ruolo della somma corrispondente alla sanzione irrogata per la lavoratrice Bacchini, ritenuta definitiva per mancata opposizione all'avviso di irrogazione. Calzoni impugnò la cartella innanzi alla C.T.P. di Perugia, la quale, decidendo nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate e la concessionaria, respinse il ricorso, rilevando che la sentenza Calzoni appellò la sentenza innanzi alla C.T.R., la quale, nel contraddittorio con l'agenzia e la concessionaria, accolse il gravame. I giudici d'appello ritennero che la società avesse opposto l'avviso di irrogazione nella sua interezza e che si fosse pertanto formato il giudicato sull'integrale annullamento delle sanzioni. Avverso detta sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. L'intimata ha resistito con controricorso.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara l'assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; condanna l'intimata al pagamento delle spese, che liquida in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito.