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La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dall'Agenzia delle Entrate


Pubblicato il: 5/17/2022

Dal Maso Abbigliamento è stata rappresentata dall'Avv.to Fabrizio Gianluca Dal Maso.

La società contribuente svolgeva attività di vendita al dettaglio di capi di abbigliamento, ponendo in essere per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 - e dunque anche per l'anno di imposta oggetto degli accertamenti alla base dei processi in disamina - cessioni immobiliari omettendo la registrazione in contabilità dei ricavi corrispondenti. Il giudice di primo grado rideterminava le riprese riconoscendo costi sulla base della documentazione versata dalla contribuente in giudizio e riteneva così dovesse essere ricalcolata la base imponibile IRAP. Il giudice d'appello con la sentenza n.83 in via pregiudiziale escludeva la violazione del litisconsorzio necessario data la contemporanea trattazione in primo grado dei ricorsi dei soci e della società per il medesimo anno di imposta e, nel merito, confermava il riconoscimento dei costi nella misura operata dalla sentenza di prime cure. Con la sentenza n.86, in conseguenza della conferma delle riprese nei confronti della società nella misura suddetta, che venivano considerate oggetto di accertamento definitivo, veniva confermata anche la ripresa IRPEF nei confronti del socio come rideterminata dal giudice di prime cure. 

La Corte, riuniti i ricorsi RGN 932/14 e RGN 951/14, ha accolto il primo motivo del ricorso RGN 951/14, assorbiti i restanti motivi dei due ricorsi e, dichiarata la nullità dei giudizi, cassated le sentenze impugnate, con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.