Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto dal Centro Diagnostico di Arce
Pubblicato il: 5/13/2022
Centro Diagnostico Arce è stato rappresentato dagli Avv.ti Alfredo Contieri e Francesco Scittarelli; ASL di Frosinone è stata rappresentata dall'Avv.to Massimo Colonnello; Centro Benessere srl è stata rappresentata dall'Avv.to Federico Cappella; I.N.I. - Istituto Neurotraumatologico Italiano S.p.a. e di Villa Alba S.r.l. sono stati unitamente rappresentati dagli Avv.ti Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Linda Cilia.
Viene in decisione l’appello del Centro Diagnostico Arce - struttura sanitaria privata accreditata per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione per trattamenti ambulatoriali e domiciliari avverso la sentenza del Tar Latina n. 404 del 2020 con la quale è stata respinta l’originaria impugnativa della delibera della ASL di Frosinone n. 2056 del 15 novembre 2019 recante il finanziamento massimo delle strutture accreditate per l’anno 2019. Il livello di finanziamento relativo agli anni 2017 e 2018 era stato oggetto di un contenzioso conclusosi con la pronuncia di questa Sezione n. 7931 del 2019. Per l’annualità 2019 è invece intervenuto il decreto commissariale n. 323 del 1° agosto 2019 con il quale, una volta individuato il livello massimo di finanziamento complessivo assegnato ad ogni singola Azienda sanitaria locale, è stato demandato alle aziende medesime il compito di sottoscrivere il contratto con le strutture private accreditate, secondo lo schema in precedenza approvato dallo stesso Commissario ad acta. Il Centro Diagnostico ha contestato la ripartizione del tetto massimo di finanziamento assegnato alla ASL di Frosinone dal Commissario ad acta, sia perché avvenuta oltre il termine di trenta giorni fissato nel DCA n. 323/2019 e ad esercizio pressoché concluso, quindi con modalità lesive del legittimo affidamento maturato dalla ricorrente, anche alla luce del giudicato formatosi sulle citate sentenze amministrative (primo motivo); sia perché detta ripartizione, priva di motivazione in ordine alla quantificazione del budget in concreto assegnato per le prestazioni riabilitative, non avrebbe rispettato il criterio “storico” della produzione e del fabbisogno, oltre a quello della “tipologia” delle prestazioni erogate, indicati dal Commissario ad acta come parametri vincolanti per le ASL (secondo motivo).
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello n. 4666 del 2021, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante a rifondere in favore delle tre parti appellate le spese del presente grado di giudizio che liquida, per ciascuna di esse, nell’importo omnicomprensivo di € 2.000,00 (duemila//00), oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.