Il Consiglio di Stato respinge il ricorso.
Pubblicato il: 2/16/2022
Zanetti Arturo & C. s.r.l. è stata rappresentata nel contenzioso dall'avvocato Massimo Giavazzi, Trenitalia s.p.a. e Trenitalia Tper s.c.ar.l. sono stata difese dall’avvocato Edoardo Giardino e la società Italbonifiche s.r.l. è stata affiancata dall’avvocato Germano Margiotta.
La società Trenitalia ha bandito la gara riguardante l’affidamento del “Servizio di prelievo, imballo, carico, trasporto, recupero e/o smaltimento finale presso impianti autorizzati di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti dalle lavorazioni industriali e commerciali svolte presso i siti produttivi di Trenitalia Tper e noleggio cisterne per lo stoccaggio dei reflui delle ritirate dei treni per gli anni 2021-2024”.
Il bando in questione richiedeva, al paragrafo III.1.3.lett. d), tra i requisiti di partecipazione riferiti alla “capacità professionale e tecnica”, che “…in caso di operatore economico non titolare di impianto per le attività di cui sopra, che quindi ricorra ad uno o più soggetti terzi destinatari autorizzati [sussista]:
- [il] possesso di uno o più accordi di cooperazione - stipulati in data antecedente alla pubblicazione del presente Bando di gara - con uno o più soggetti destinatari autorizzati in cui quest’ultimo/questi ultimi si impegna/impegnano a ritirare i suddetti rifiuti specificandone i codici CER e i quantitativi;
- [l’]autorizzazione del/i soggetto/i destinatario/i autorizzato/i rilasciata ai sensi degli artt. 208 e 210 del D.lgs. 152/06 e s.m.i (procedura ordinaria) oppure AIA del/i soggetto/i destinatario/i autorizzato/i rilasciata ai sensi della parte 2^ del D.lgs. 152/06 e s.m.i;
- [l’]autorizzazione del/i soggetto/i destinatario/i autorizzato/i per le attività di recupero previste nel D.M. 5.2.1988 relativamente ai soli rifiuti che vengono avviati al recupero con procedura semplificata (art. 214 del D.lgs 152/2006 s.m.i.) dei rifiuti (CER) che si possono conferire all’impianto aggiornato al vigente catalogo europeo dei rifiuti. […]”.
Con la delibera n. 403 del 9 novembre 2020, la società Trenitalia comunicava alla società Zanetti l’aggiudicazione provvisoria della procedura.
Successivamente, la società Trenitalia revocava l’aggiudicazione, a fronte della mancata trasmissione da parte della società Zanetti dell’accordo di cooperazione tra la stessa ed un soggetto terzo autorizzato al trattamento della tipologia di rifiuto recante il CER 16.04.03*.
In data 12 aprile 2021, la stazione appaltante comunicava alla seconda classificata – la società Italbonifiche – l’aggiudicazione del contratto.
La società Zanetti ha pertanto impugnato il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione e le clausole del bando e del disciplinare di gara, formulando due autonomi mezzi di impugnazione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 8995 del 2021 lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna la società Zanetti Arturo & C. s.r.l. alla rifusione, in favore di ciascuna delle due parti appellate (le due società Trenitalia da un lato e la società Italbonifiche dall’altro), delle spese del giudizio che liquida in euro 10.000,00 (diecimila/00), oltre agli accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali al 15%).