Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Iliad.
Pubblicato il: 2/14/2022
Iliad Italia S.p.A. A Socio Unico è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Domenico Ielo e Giovanni Mangialardi mentre il Comune di Chieti è stato difeso dagli avvocati Marco Morgione e Patrizia Tracanna.
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 199 del 2021, del Tar Abruzzi sede di Pescara, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla medesima parte istante al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento prot. n. 048 del 17 novembre 2020 con il quale l'Associazione Comuni Chietino-Ortonese – SUAP, di inefficacia della “richiesta di SCIA per installazione di una stazione radio base in Via Erasmo Piaggio snc su struttura esistente, presentata da Iliad Italia in data 14 luglio 2020”, nonché del Regolamento comunale per l'installazione e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile del Comune di Chieti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 527 del 27 settembre 2019 (“il Regolamento”) e del relativo “Piano Antenne” di cui alla deliberazione del Consiglio n. 528 del 27 settembre 2019, laddove hanno previsto (art. 7 del Regolamento e “Piano Antenne” - Mappa delle Localizzazioni) che la SRB di Iliad Italia in esame possa essere ubicata solamente presso lo “Stadio Angelini”.
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava, avverso la sentenza di rigetto, i seguenti motivi di appello:
- erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha escluso il perfezionamento del silenzio assenso sulla domanda di autorizzazione di Iliad Italia, violazione degli artt. 3 e 97 Cost, degli artt. 3, 6 e 10-bis della legge 241/1990, dell’art. 87 e dell’allegato 13 modello A del d.lgs 259/2003, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza ed erroneità dei presupposti;
- erroneità della sentenza nella parte in cui non ha dichiarato l’illegittimità dell’obbligo di Iliad Italia di installare la propria SRB solamente presso lo “Stadio Angelini”, violazione degli artt. 3 e 97 Cost, degli artt. 1, 3 e 6 della legge n. 241/1990, dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 8 della legge 36/2001, eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà ed erroneità dei presupposti, invalidità derivata;
- erroneità della sentenza nella parte in cui non si è avveduta della violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs 259/2003, 112 c.p.c., del par. 2 dell’art. 4 TUE e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016.
La parte appellata si costituiva in giudizio chiedendo la declaratoria di improcedibilità ed il rigetto dell’appello.
Con ordinanza n. 3916 del 2021 veniva accolta la domanda cautelare ai soli fini della sollecita calendarizzazione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2022 la causa passava in decisione.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.