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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto da Edil M.A.S.


Pubblicato il: 5/4/2022

Edil M.A.S. è stata rappresentata dall'Avv.to Avilio Presutti; Astral S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Stefania Simonini; Consorzio Stabile Research è stata rappresentata dagli Avv.ti Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni; Consorzio Stabile Build s.c. a r.l. e 2p Asfalti s.r.l sono stati rappresentati dagli Avv.ti Arturo Cancrini, Francesco Mollica, Francesco Vagnucci e Francesco Zaccone; Conart è stata rappresentata dagli Avv.ti Paolo Borioni; Mario Cipriani s.r.l. è stata rappresentata dall'Avv.to Arturo Cancrini e Francesco Vagnucci.

La Edil M.A.S. Edilizia Meccanica Acquedotti Strade s.r.l., odierna appellante, è undicesima classificata in graduatoria nel primo lotto della procedura di gara indetta dalla Astral s.p.a. con bando pubblicato sulla Guri il 22 luglio 2020 per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento dei lavori di completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nel territorio del comune di Roma Capitale. La lex specialis prevede l’assegnazione dei lavori in favore delle imprese classificate sino al decimo posto in graduatoria. La Edil M.A.S. proponeva ricorso avverso il provvedimento d’aggiudicazione e altri atti di gara formulando censure in relazione alla posizione di quattro concorrenti classificatisi entro il decimo posto (i.e., il Consorzio Stabile Build s.c. a r.l., la Conart s.c. a r.l., la Mario Cipriani s.r.l., nonché il Consorzio Stabile Research). Con successivi motivi aggiunti impugnava anche la determinazione di attribuzione d’efficacia all’aggiudicazione e gli atti correlati. Il Tribunale amministrativo adìto, nella resistenza della Astral, del Consorzio Stabile Build (che si costituiva insieme con la 2p Asfalti s.r.l. quale consorziata esecutrice designata per l’appalto), della Conart s.c. a r.l., della Mario Cipriani s.r.l., nonché del Consorzio Stabile Research, che proponeva a sua volta ricorso incidentale escludente in danno della Edil M.A.S., respingeva il ricorso principale e i motivi aggiunti e dichiarava inammissibile per carenza d’interesse il ricorso incidentale.