Il Consiglio di Stato respinge il ricorso di TotalErg S.p.a.
Pubblicato il: 2/17/2022
TotalErg S.p.a. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Maria Cristina Breida e Maurizio Corain mentre la Provincia di Brindisi è stata difesa dall'avvocato Mario Marino Guadalupi.
Con atto d’appello notificato il 16 giugno 2014 (data di spedizione) ai seguenti destinatari: - Provincia di Brindisi, Comune di San Donaci, Arpa Puglia - Dipartimento provinciale di Brindisi, Regione Puglia, Shell Italia S.p.a. (interventrice ad adiuvandum in primo grado); e depositato in data 8 luglio 2014 la TotalErg S.p.a. (già Total ltalia S.p.a., incorporata da ERG Petroli S.p.a. con mutamento di denominazione in TotalErg S.p.a.) ha impugnato in parte qua la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione staccata di Lecce n. 2510/2013 depositata il 16 dicembre 2013, la quale, compensando le spese, ha accolto nei limiti di cui in motivazione il ricorso n. 658 del 2013, articolato i quattro motivi e proposto dall’attuale appellante per l'annullamento, con gli atti connessi, dell'ordinanza della Provincia di Brindisi prot. n. 16272, datata 8 marzo 2013 e trasmessa via fax in pari data alla ricorrente ed avente ad oggetto: "Shell S.p.a. Certificazione completamento lavori di bonifica dell'ex punto vendita carburanti Shell, ubicato in San Donaci (BR) alla via Cellino, attuale PV TotalErg (già ErgPetroli). Provv. n. 1300 del 20/7/2010. Ordinanza di bonifica art. 244 decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i.".
Il ricorso in primo grado ascriveva all’operato dell’Amministrazione: la violazione dell'art. 174 del Trattato CE, del principio "chi inquina paga", nonché violazione dell'art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006 e per eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria e della carenza di motivazione; l'illegittimità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006 per avere la Provincia di Brindisi richiesto a TotalErg e a Shell la presentazione del progetto di bonifica senza che tale fase venisse preceduta dalla caratterizzazione del sito; l'illegittima imposizione alla ricorrente della messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda per violazione dell'art. 240 comma l, lettere m) e t), del decreto legislativo n. 152/2006; la violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale.
La sentenza appellata ha accolto il secondo ed il terzo motivo del ricorso in primo grado (i quali denunciavano: 2) l'illegittimità dell'ordinanza per violazione dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152/2006 per avere la Provincia di Brindisi richiesto a TotalErg e a Shell la presentazione del progetto di bonifica senza che tale fase venisse preceduta dalla caratterizzazione del sito; 3) l’illegittima imposizione alla ricorrente della messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda per violazione dell'art. 240 comma l, lettere m) e t) del decreto legislativo n. 152/2006).
La sentenza ha invece disatteso invece i motivi 1) e 4) (i quali denunciavano: 1) violazione dell'art. 174 del Trattato CE, del principio "chi inquina paga", nonché la violazione dell'art. 244 del decreto legislativo n. 152/2006 ed eccesso di potere sotto il profilo del difetto assoluto di istruttoria e della carenza di motivazione; 4) violazione del principio del contraddittorio e della partecipazione procedimentale).
L’appello reca censure così rubricate: “I. Error in iudicando per violazione degli arti. 3, 6 e 10 della l. n. 241/1990. Violazione del principio di integrazione postuma del provvedimento amministrativo. Violazione del principio di buon andamento della p.a. e del diritto di difesa;
II. Violazione degli artt. 242 e 244 del decreto legislativo n. 152/2006. Violazione del principio dell'onere della prova. Illogicità, contraddittorietà manifesta e difetto dj motivazione. Difetto di istruttoria, travisamento dei fatti”;
III. Error in iudicando e travisamento dei presupposti di fatto, illogicità e contraddittorietà manifesta Violazione dei principi in materia di onere della prova e del diritto di difesa” e chiede che l’impugnata sentenza sia riformata nella parte in cui ritiene sussistente il nesso di causalità tra l'attività svolta dall'odierna appellante e l'inquinamento accertato dall’Amministrazione. La Provincia di Brindisi si è costituita per resistere.
In esito ad avviso di perenzione consegnato il 3 settembre 2019 parte appellante ha depositato, il 24 febbraio 2020, domanda di fissazione di udienza.
Con decreto del Presidente di questa Sezione n. 69/2021 il presente ricorso è stato, unitamente ad altri ricorsi, rinviato per la discussione alla udienza pubblica del 14 dicembre 2021.
Entrambe le parti hanno depositato memorie, nonché, il 2 dicembre 2021, istanza congiunta di passaggio in decisione della causa senza discussione orale.
L’appellante ha eccepito la tardività della memoria depositata dalla Provincia di Brindisi il 9 novembre 2021. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 14 dicembre 2021.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al rimborso, in favore dell’intimato Comune di Brindisi, delle spese del grado di giudizio e le liquida in euro 5000,00 oltre agli accessori di legge ove dovuti.