Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto da Elisabetta Pellegrino
Pubblicato il: 5/5/2022
Elisabetta Pellegrino è stata rappresentata dagli Avv.ti Marcello Fortunato e Dario Gioia; Sviluppo Campania S.p.A è stata rappresentata dagli Avv.to Andrea Abbamonte.
Con il Patto per lo sviluppo della Regione Campania sottoscritto il 26 aprile 2016 la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania si impegnavano (art. 2. Oggetto e finalità) ad “avviare e sostenere un percorso unitario di intervento sul territorio della Regione Campania, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale dell’area, nonché alla sostenibilità ambientale e alla sicurezza del territorio”; a tal fine erano individuati i settori strategici di intervento e l’ammontare delle risorse disponibili ripartite per ciascuno di essi. Con delibera di Giunta regionale del 14 maggio 2019, n. 206 la Regione Campania decideva l’erogazione di agevolazioni per l’ammontare complessivo di 91 milioni di euro al fine di “accrescere la competitività delle filiere strategiche regionali, con particolare riferimento a quelle dell’aerospazio, dell’automative e cantieristica, dell’agroalimentare, dell’abbigliamento e moda, delle biotecnologie, dell’energia e ambiente, rafforzandone la capacità innovativa e/o di processo”, utilizzando, tra le altre, le risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020 messe a disposizione dal predetto Patto per lo sviluppo della Regione Campania e dal POR Campania FESR 2014" Elisabetta Pellegrino, che dichiarava di essere titolare di una farmacia nel Comune di Bellizzi, presentava domanda di finanziamento per l’attivazione di una nuova unità produttiva per la “fabbricazione di medicinali e altri preparati farmaceutici”. Con nota del 21 ottobre 2020 Sviluppo Campania s.p.a., incaricata dalla Regione Campania di gestire la procedura, comunicava ex art. 10 bis l. n. 241 del 1990 quale motivo ostativo all’ammissione l’iscrizione dell’istante alla Camera di commercio di Salerno con un codice ATECO 47.73.1 (attivo dal 1.12.2008, con cui esercitava l’attività prevalente di Farmacia) non rientrante in nessuno dei settori strategici di cui all’art. 1, comma 1, dell’avviso. Elisabetta Pellegrino inviava una nota di opposizione alle ragioni ostative all’ammissione indicate da Sviluppo Campania; seguiva un nuovo preavviso di rigetto nel quale era ribadito che ostativa all’ammissione era l’inoperatività al momento della presentazione della domanda in uno dei settori strategici indicati nell’avviso; infine, con nota del 1° marzo 2021 prot. 2926/U era comunicata l’inammissibilità della domanda con la seguente motivazione: “L’impresa non risulta operante in uno dei settori strategici individuati all’art. 1, comma 1, richiamato dall’art. 4, comma 1 dell’avviso e le controdeduzioni trasmesse non hanno sanato l’eccezione sollevata. Di fatto la stessa proponente dichiara che l’appartenenza al settore delle Biotecnologie è comprovata dal programma di investimento che intende realizzare, ciò conferma che la stessa, al momento della presentazione della domanda, non operava in uno dei settori strategici di cui all’avviso”.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 4248/2021, accoglie il ricorso di primo grado di Elisabetta Pellegrino con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.