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Il Consiglio di Stato dichiara il ricorso inammissibile


Pubblicato il: 5/10/2022

Nel procedimento Operbingo Italia S.p.a è stata rappresentata dagli avvocati Filippo Lattanzi e Matilde Tariciotti, mentre Roma Capitale è stata rappresentata dall'avvocato Michele Memeo.

Operbingo Italia S.p.a. è concessionaria per la realizzazione e conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, R.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S. – testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ed è titolare di due sale da gioco nel Comune di Roma.
Con ordinanza sindacale n. 111 del 6 giugno 2018 Roma Capitale ha previsto che:
- l’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, ovunque collocati nelle sale gioco e/o nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS, sia fissato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 18,00 alle ore 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi;
- gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, debbano essere spenti tramite apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio ed essere mantenuti non accessibili.

Con sentenza n. 2132 del 2019 il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da Operbingo per l’annullamento della suddetta ordinanza, ritenendo che non vi fosse contrasto con quanto previsto dall’Intesa del 7 settembre 2017, raggiunta in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Enti Locali, che autorizzava questi ultimi a definire fasce orarie di interruzione quotidiana del gioco non superiori nel complesso a 6 ore giornaliere concordate con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM). Secondo il Tribunale tale Intesa non era vincolante per la mancata emanazione del decreto ministeriale di attuazione; né il provvedimento impugnato era affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, nonché da violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione a una serie di presunti antecedenti istruttori diretti a giustificare l’intervento comunale.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza della V Sezione n. 5226 del 2020, ha respinto l’appello proposto avverso la suddetta sentenza da Operbingo, ritenendo infondati tutti i motivi di gravame, sia in relazione alla non vincolatività dell’Intesa fino all’emanazione del decreto ministeriale, sia riguardo all’insussistenza del dedotto difetto di istruttoria.
Operbingo Italia S.p.A. ha proposto ricorso per revocazione della succitata sentenza.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile. Condanna Operbingo Italia S.p.a. alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di Roma Capitale, che si liquidano in euro 5000, oltre ad oneri di legge. Nulla per le spese quanto alle altre parti.