La Corte respinge il ricorso di Miniero Raffaele contro il Comune di Milano
Pubblicato il: 3/25/2022
Miniero Raffaele è stato rappresentato e dagli avvocati Vincenzo Riccardi e Clementina Di Rosa. Il Comune di Napoli è stato difeso dall'avvocato Fabio Maria Ferrari.
Con sentenza n. 4046/2018, depositata il 12 giugno 2018, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza, con la quale il Tribunale della medesima sede aveva dichiarato legittimo il licenziamento senza preavviso intimato a Raffaele Miniero dal Comune di Napoli in data 31 ottobre 2016 a seguito di riapertura del procedimento disciplinare già avviato nel 2002 e successivamente sospeso in attesa della conclusione del procedimento penale per fatti di peculato e altri illeciti commessi al fine di conseguire l'attribuzione di voci stipendiali non dovute.
La Corte ha osservato, a sostegno della propria decisione: - che il procedimento disciplinare era da ritenersi tempestivamente riavviato dal Comune, con la nota 8 luglio 2016, dovendosi a tal fine avere riguardo alla comunicazione della sentenza della Corte di cassazione (n. 16399/2016), che aveva definito il giudizio penale, e non alla notizia che della stessa sentenza aveva avuto in precedenza l'Avvocatura comunale, e comunque non trovando applicazione nel caso di specie l'art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 150/2009, poiché il procedimento disciplinare era stato aperto e sospeso prima della sua entrata in vigore e la regolamentazione dei termini relativi alla ripresa del procedimento era rimessa, nella disciplina precedente, alla contrattazione collettiva; - che era da escludere che il Comune di Napoli avesse riattivato il procedimento disciplinare avviato nel 2004, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio del Miniero e di altri dipendenti, e non quello avviato nel 2002 a seguito di accertamenti ispettivi interni, trattandosi del medesimo e unico procedimento disciplinare iniziato nel 2002 e successivamente integrato in relazione all'evolversi della vicenda penale, come risultava dall'esame della nota in data 8/7/2016; - che era altresì e conseguentemente da escludere che la contestazione del 2004 fosse affetta da tardività, non costituendo un nuovo e diverso addebito disciplinare ma, per quanto rilevato, la prosecuzione di quello originario; - che era infondata l'eccezione di genericità della contestazione posta a base della ripresa nel 2016 del procedimento disciplinare, contestazione che, attraverso il richiamo ai capi di imputazione dai quali il reclamante era stato prosciolto per intervenuta prescrizione e alle sentenze penali intervenute, aveva chiaramente individuato i fatti idonei ad incidere sul permanere del vincolo fiduciario; quanto poi al merito, la Corte ha ritenuto che le motivazioni delle sentenze penali di primo e secondo grado, nonché di cassazione, fornissero, con i richiami in esse contenuti alle risultanze istruttorie, elementi liberamente apprezzabili dal giudice del lavoro, tali da indurre a ritenere dimostrata la sussistenza delle gravi condotte di illecito disciplinare contestate, senza necessità per l'Amministrazione di procedere ad una ulteriore ed autonoma istruttoria.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Miniero con cinque motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito il Comune di Napoli con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.