La Corte si esprime sul ricorso di Taraborrelli Consolina e Orlando Erminio nei onfronti di E-distribuzione S.p.A.
Pubblicato il: 3/30/2022
Taraborrelli Consolina e Orlando Erminio sono stati difesi dagli avvocati Gabriele Inella, Maria Antonietta De Santis, Gianfranco De Corso. E-distribuzione S.p.A. è stata dofesa da Furio Tartaglia e Stefano Mattei.
Il Tribunale di Chieti, con la pronuncia n. 351 del 2015, accoglieva la domanda proposta da Taraborrelli Consolina e Orlando Erminio nei confronti dell'ENEL Distribuzione spa, di cui il loro dante causa Orlando Pasquale Mario era stato dipendente dal 1.10.1968 al 31.10.2001, volta all'accertamento e alla declaratoria di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della società nella causazione dei danni biologici, morali, patrimoniali e non, ed esistenziali a quest'ultimo (che aveva già ottenuto in sede giudiziaria il riconoscimento della malattia professionale con determinazione del danno biologico pari al 12%) causati dall'essere stato addetto all'esecuzione di mansioni usuranti, comportanti la movimentazione dei carichi, all'esposizione a vibrazioni, a posture incongrue e ad eventi climatici senza che parte datoriale fornisse idonea tutela per i suddetti rischi, operasse una loro corretta sorveglianza sanitaria e impartisse la formazione specifica a prevenirli.
Il giudice di primo grado condannava l'ENEL Distribuzione spa al pagamento, a titolo di risarcimento del danno differenziale, della somma di euro 15.794,62 oltre accessori.
Sul gravame della società la Corte di appello di L'Aquila, dopo avere espletato una nuova ctu, con la sentenza n. 604 del 2017, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava, invece, la domanda degli eredi Orlando.
A fondamento della decisione i giudici di seconde cure, in sintesi, evidenziavano che: a) alla luce della documentazione in atti e degli esiti della prova testimoniale, il lavoratore non aveva fornito prova sufficiente, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza dei specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di scurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno; b) sia che la questione fosse inquadrata in termini di responsabilità contrattuale ex art. 2087 cc sia che si facesse riferimento alla responsabilità per fatto illecito ex art. 2043 cc, era evidente che in atti non vi era prova sufficiente della sussistenza del necessario rapporto di causalità tra l'attività lavorativa espletata e la malattia denunciata; c) trattandosi, infatti, di una malattia ad eziologia multifattoriale (rachipatia lombare) necessitava, ai fini 1 del riconoscimento del nesso di causalità, di una probabilità qualificata, assistita da adeguati riscontri di carattere epidemiologico, la cui dimostrazione nella fattispecie non era stata fornita.
Avverso la decisione di secondo grado proponevano ricorso per cassazione Consolina Taraborrelli e Orlando Erminio, quali eredi di Pasquale Mario Orlando affidato a tre motivi, cui ha resistito con controricorso l'ENEL Distribuzione spa. La Generali spa non ha svolto attività difensiva.
Il PG rassegnava conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno depositato memorie.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di L'Aquila in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. La Corte, visto l'art. 89 cpc, dispone la cancellazione delle frasi contenute nel ricorso per cassazione e riportate a pag. 6 del controricorso. Dispone, altresì, la trasmissione degli atti di parte del giudizio di legittimità ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati in cui sono iscritti i Difensori di parte ricorrente, per le loro valutazioni.