Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato da Inasip s.r.l.
Pubblicato il: 5/5/2022
Inasip srl è stata rappresentata dall'Avv.to Chiara Lavagnini; Panificio Bonaldi di Casella Giovanna è stata rappresentata dagli Avv.ti Pietro Federico e Ferdinando Genovesi.
Con ricorso straordinario (poi trasposto avanti al T.a.r. Toscana) il Panificio Bonaldi impugnava l’ordinanza numero 79/2011, emessa a suo carico dal Comune di Carrara, avente ad oggetto l’ingiunzione a portare lo sbocco delle canne fumarie asservite al panificio ad un metro sopra il colmo del tetto, nonché la sanzione amministrativa disposta dalla polizia municipale, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati ed il risarcimento dei danni. Il Panificio Bonaldi, posto al piano terreno di un edificio originariamente parte di un’unica proprietà, in data 8 giugno 2009 aveva subito un sopralluogo da parte della competente A.S.L. (a seguito di iniziative intraprese dai proprietari del piano superiore), dal quale era emerso che da una delle canne di esalazione dei fumi provenienti dall’esercizio di panificazione, poste sul retro dell’edificio, più in alto di circa un metro rispetto lo spiovente del tetto, fuoriusciva una minima quantità di fumo da combustione del forno, all’epoca alimentato a gas metano. Il Panificio provvedeva, quindi, a sostituire l’impianto a gas installando un forno elettrico, dandone comunicazione al Comune di Carrara, che, tuttavia, con nota del Settore ambiente del 1 dicembre 2009, comunicava il parere rilasciato dall’Ufficio igiene e sanità pubblica, assumendo che la trasformazione del forno a gas in forno elettrico non aveva eliminato gli inconvenienti riscontrati. All’esito della conferenza dei servizi, tenutasi il 20 maggio 2011, nel corso della quale il Panificio presentava una soluzione tecnica alternativa, veniva adottato il provvedimento impugnato, con il quale veniva ordinato al Panificio di alzare la canna fumaria oltre un metro sopra il colmo del tetto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata (Panificio Bonaldi), delle spese del presente grado di giudizio nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.