Il Consiglio di Stato si esprime a favore d Telecom Italia
Pubblicato il: 4/1/2022
Nel procedimento Telecom Italia s.p.a. è stata rappresentata dagli avvocati Pietro Ferraris, Enzo Robaldo e Francesco Caliandro, mentre Consorzio di bonifica veronese è stato rappresentato dall’avvocato Rinaldo Sartori.
Con la sentenza in epigrafe indicata il T.A.R. per l’Emilia-Romagna, Bologna, ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in riassunzione (n. 373/2016 Reg. Ric.) proposto da Telecom Italia s.p.a. a seguito della pubblicazione, da parte del Tribunale di Verona, della sentenza 24 marzo 2016, n. 759, con la quale il predetto Tribunale, previa riunione dei giudizi nn. RG. 8112/2014, 11231/2014 e 1812/2015, promossi da Telecom Italia s.p.a. nei confronti del Consorzio di bonifica veronese e della SORIT, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo: il TAR Bologna, in particolare, ha ritenuto che sulle domande proposte da Telecom sussista la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Avverso tale pronunciamento Telecom ha proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione del TAR Bologna per violazione del giudicato interno, ed inoltre rilevando che la pretesa azionata in giudizio avrebbe consistenza di diritto soggettivo, ragione per cui il primo giudice avrebbe dovuto sollevare conflitto di giurisdizione per far accertare la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario; ha infine evidenziato l’insussistenza di elementi di collegamento con la giurisdizione del TSAP/TRAP.
Nel giudizio d’appello si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica veronese, che si è limitato a insistere per il respingimento del gravame e per la rimessione degli atti al Tribunale superiore delle acque pubbliche.