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Il Consiglio di Stato respinge l'appello di Aquila s.r.l.


Pubblicato il: 4/1/2022

Nel procedimento Aquila s.r.l. è stata rappresentata dall'avv. Bruno Taverniti, mentre la Banca d'Italia è stata rappresentata dagli avv.ti Federico De Tomasi e Giovanni Lupi.

L’art. 8, co. 11 del DL 25 settembre 2001 n. 350 (conv. modif. dalla l. 23 novembre 2001 n. 409) e s.m.i. dà facoltà alla Banca d’Italia, ove essa rilevi l’inosservanza delle disposizioni poste da detta norma e dalla Decisione della BCE 16 settembre 2010 n. 14 (e relative norme d’attuazione), di vietare al gestore del contante di rimettere in circolazione banconote, finché non si ponga rimedio alla contestata inosservanza.

Ora, la Aquila s.r.l., corrente in Ortona (CH) e che assume d’esser una primaria impresa operante nei settori della vigilanza privata, nonché del trasporto, trattamento e custodia valori (quale Gestore del Contante), era stata già attinta dal 30 novembre al 4 dicembre 2015, da un’ispezione della Banca d’Italia. Nel corso di questa furono riscontrate varie carenze nell’assetto organizzativo e dei relativi controlli di sicurezza e, in particolare, in quel contesto: a) l’omessa adozione di un’organizzazione idonea a presidiare adeguatamente l’attività di gestione del contante; b) l’omessa chiara definizione, nell’organigramma e nelle istruzioni operative di sala conta, delle linee di comando rilevanti per il trattamento delle banconote, tanto d’aver determinato incertezze nei ruoli e nelle responsabilità del personale addetto e nelle modalità di svolgimento dei controlli, che non erano sempre effettuati in conformità alle indicazioni contenute nelle istruzioni operative; c) la conseguente provocazione di rischi sulla sicurezza dei valori, sulla costante riferibilità delle banconote ai soggetti versanti, onde potevano esser rimesse in circolazione pure banconote logore o false. Detta Società, cui la Banca d’Italia aveva indicato di realizzare una dettagliata serie di interventi correttivi per sanare gli aspetti di vulnerabilità organizzativa e di controllo sul contante gestito per conto della clientela, con le missive del 22 marzo e del 30 maggio 2016 le fornì rassicurazioni sulla rimozione di tali anomalie e le trasmise il manuale operativo «Procedure di gestione del processo operativo del Trattamento Valori».
Senonché già il successivo 21 luglio detta Società comunicò alla Banca d’Italia, descrivendole gravi anomalie, incendi di carta e altri incidenti da parte di addetti alla vigilanza nel caveau, un ammanco pari a € 390.000 nella giacenza della NBP dell’Etruria e del Lazio (già denunciato ai Carabinieri il precedente giorno 4).

Sicché fu svolta, dal 4 al 5 agosto 2016 (insieme all’Autorità di PS), una nuova ispezione, la quale constatò pecche organizzative e sui controlli (di tutt’e tre i livelli) e di corretta tenuta delle giacenze, peggiori di quelle riscontrate nel 2015, violando le procedure di gestione. L’ispezione si concluse con un giudizio “sfavorevole”, a causa delle reiterate violazioni della disciplina ex art. 8 del DL 350/2001 e del Provvedimento Bankitalia del 22 giugno 2016, recante «Disposizioni relative al controllo dell’autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo»