Il Consiglio di Stato dichiara l'appello di Frama Immobiliare S.r.l. irricevibile.
Pubblicato il: 4/27/2022
Nel procedimento Frama Immobiliare S.r.l. i stata rappresentata dall'avvocato Enrico D'Antrassi, mentre il Comune di Terracina è stato rappresentato dall'avvocato Lina Vinci.
Visto l’appello in esame con il quale parte ricorrente ha impugnato la sentenza n. 488/2014 del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), con cui il gravame proposto dalla stessa parte, per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del Comune di Terracina n. 132/x del 06.06.2007 recante ingiunzione di demolire opere abusive, è stato dichiarato parzialmente inammissibile e per la restante parte infondato.
Rilevato che le opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione riguardavano un manufatto ad uso residenziale di circa 90 mq, internamente diviso in due vani comunicanti, completato al grezzo e munito di porte e di finestre, realizzato in agro del Comune di Terracina in località Marina Felix, per il quale, nel 2004, la soc. Frama Immobiliare s.r.l. aveva presentato domanda di condono edilizio ex l. n. 326/2003, respinta con provvedimento del Comune di Terracina del 23.02.2007 impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Considerato che avverso la sentenza di primo grado parte appellante ha formulato il seguente motivo d’appello: “Motivazione erronea. Violazione di legge in relazione alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la parte relativa al motivo dell’illegittimità derivata dall’atto presupposto. Illogicità ed erroneità della motivazione per la restante parte”.
Osservato che l’amministrazione appellata si è costituita in giudizio con memoria depositata il 01.03.2022, con la quale ha eccepito la tardività dell’appello e chiesto il rigetto dello stesso nel merito. Rilevato che alla pubblica udienza del 14.04.2022 la causa è passata in decisione. Ritenuto da questo Collegio che l’appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività, in quanto la sentenza impugnata (del TAR Lazio-Sezione staccata di Latina n. 488/2014) è stata pubblicata in data 30.6.2014, mentre l’atto di appello risulta notificato al Comune di Terracina in data 10.09.2015, e quindi ampiamente al di fuori del termine di cui all’art. 92, comma 3, c.p.a.; il quale prescrive che, in difetto della notificazione della sentenza, l’appello deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza;