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Il Consiglio di Stato si pronuncia sul ricorso proposto da Amplifon e dichiara cessata la materia del contendere


Pubblicato il: 4/27/2022

Nel procedimento Amplifon Rete è stata rappresentata dall’Avvocato Giuseppe Franco Ferrari e dall’Avvocato Carlo Malinconico, la Società di Committenza Regione Piemonte è stata rappresentata dall’Avvocato Stefano Cresta e la Regione Piemonte è stata rappresentata dagli avvocati Chiara Candiollo, Maurizio Zoppolato.

Amplifon Rete agisce in questa sede per la revocazione della sentenza n. 6695 del 19 ottobre 2021 di questo Consiglio di Stato che, nel confermare la sentenza n. 312 del 22 marzo 2021 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (di qui in avanti il Tribunale), ha respinto integralmente il ricorso proposto dalla stessa Amplifon, con riferimento ai lotti dal n. 1 al n. 8, contro la gara centralizzata a procedura aperta indetta dalla Società di Committenza Regionale – S.C.R. Piemonte s.p.a. – di qui in avanti, per brevità, S.C.R. Piemonte s.p.a. – per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di ausili per l’udito e servizi connessi per le Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte.

Si sono costituite la Regione Piemonte e S.C.R. Piemonte s.p.a. per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile sul piano rescindente o, comunque, respinto anche sul piano rescissorio.

Con l’istanza, depositata il 22 marzo 2022, Amplifon Rete ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere o comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, considerata l’intervenuta revoca in autotutela di tutti gli di gara, da parte di S.C.R., con la determinazione n. 226 del 30 dicembre 2021. Nella medesima istanza la ricorrente ha però richiesto la condanna delle parti resistenti alla rifusione delle spese del giudizio e al rimborso del contributo unificato. a Regione Piemonte e S.C.R. Piemonte s.p.a., per parte loro, hanno chiesto di respingere la domanda della ricorrente in ordine alla rifusione delle spese giudiziali, perché la revoca in autotutela di tutti gli atti di gara sarebbe avvenuta per ragioni estranee a quelle fatte valere da Amplifon Rete nel presente giudizio, ragioni, a loro dire, da ritenersi del tutto inammissibili, già in sede rescindente, e comunque infondate anche nel merito.