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La Corte accoglie parzialmente il ricorso nei confronti di Trenord


Pubblicato il: 3/2/2022

Nel procedimento Trenord è stata rappresentata dall’avvocato Marco Miccinesi, dall’avvocato Francesco Pistolesi e dall’avvocato Marco Allena, dello studio Legale Miccinesi.

Trenord Srl, quale incorporante di Lenord Srl, esercente il servizio di trasporto pubblico ferroviario affidatole dalla Regione Lombardia, presentò alla direzione provinciale di Milano dell’Agenzia delle entrate istanza di rimborso della maggiore Irap indebitamente versata per l’annualità 2009 ed asserì di avere diritto alla riduzione della relativa base imponibile dichiarata in applicazione del novellato art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997 (c.d. cuneo fiscale). L’istanza venne trasmessa dall’ufficio ricevente alla direzione regionale della Lombardia. Al rifiuto tacito di rimborso opposto dall’Amministrazione finanziaria, seguì il contenzioso, promosso dalla contribuente, e la C.T.P. di Milano, con sentenza n. 6434/2015, accolse la domanda, senza esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla direzione provinciale I di Milano. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con tre motivi per la cassazione della sentenza d’appello.