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La Corte si esprime sul ricorso del Comune di San Pietro Mosezzo contro Ceva Logistics Italia


Pubblicato il: 4/1/2022

Comune di San Pietro Mosezzo è stato rappresentato da Maurizio Fogagnolo e Guido Francesco Romanelli. Ceva Logistics Italia è stata rappresentata e difesa da Davide Pivi e Mauro Capone.

La CTR del Piemonte, con sentenza indicata in epigrafe, nel riformare la decisone di primo grado, accoglieva l'appello della contribuente con riferimento alla parte variabile della Tarsu/ Tia 2012 e Tarsu 2013, sul rilievo che era incontestato che la società aveva denunciato l'occupazione dei locali, dichiarando di produrre rifiuti speciali costituiti da imballaggi terziari con richiesta di esenzione dalla tassa per le superfici indicate, producendo documentazione che aveva indotto il Comune alla riduzione della tassa rispetto alla documentazione attestante lo smaltimento in proprio di rifiuti assimilati prodotti.

Affermava la regionale che sia sulla base della normativa del decreto Ronchi che in base alla I. 214/2011( Tares) il contribuente è sempre tenuto a corrispondere la parte fissa della tariffa che è correlata al possesso dei locali; mentre la parte variabile è determinata dalla tipologia dei rifiuti prodotti, dalla loro eventuale assimilazione a quelli urbani e la riduzione della tariffa dipende dall'avviamento dei rifiuti allo smaltimento in proprio con operatori autorizzati. Precisava che gli imballaggi terziari sfuggono alla privativa comunale, per cui il loro trattamento può avvenire esclusivamente con operatori autorizzati. Davano atto i giudici di appello che le parti concordavano sui principi di diritto esposti, ma non anche su un dato fattuale: ovvero se la CEVA avesse denunciato e richiesto l'esenzione documentando la produzione dei rifiuti speciali non assimilabili e se avesse dimostrato il loro corretto smaltimento. La CTR, constatato che dai formulari non emergeva la natura terziaria degli imballaggi - ma che detti formulari erano predisposti dall'amministrazione e non prevedono detta indicazione, tenuto conto che la CEVA si occupa di logistica integrata per conto terzi e non di vendita all'ingrosso o al dettaglio della merce che riceve - ne desumeva che non si trattava di imballaggi primari o secondari, bensì di imballaggi terziari confezionati in modo da consentirne il trasporto. Di guisa, che avendo il Comune con regolamento escluso la tassabilità delle superfici dove si producono imballaggi terziari in conformità al disposto dell'art. 14 I. 21/2011, doveva ritenersi non dovuta la parte varabile della tariffa, assumendo che il Comune aveva regolamentato la fattispecie di riduzione di imposta e non quella facoltativa prevista dall'art. 62, comma 3, d.lgs. 507/93 per le aree in cui si formano rifiuti speciali e sulle quali sarebbe esclusa l'imposta salvo che il regolamento comunale non individui.

categorie produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività vien svolta; atteso che il comune aveva applicato un riduzione per i rifiuti assimilati smaltiti in proprio ( art,. 25 reg. com Tares e Tarsu) e non una riduzione per rifiuti speciali ex art. 62 comma 3, che dal testo di legge sarebbe facoltativa. Avverso la pronuncia della CTR il Comune propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L'intimata società ha replicato con controricorso e ricorso incidentale. Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale.