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Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente l'appello proposto da Service Med S.r.l


Pubblicato il: 3/24/2022

Nel procedimento Service Med S.r.l. è stata rappresentata dagli Avv. Luca Griselli, Andrea Manzi e Marco Salina; l’Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS) è stata rappresentata dagli Avv. Carlo Malinconico e Fabio Balducci Romano; Zuccato HC S.r.l. è stata rappresentata dagli Avv. Fabio Francario, Renzo Fausto Scappini e Maria Alessandra Sandulli.

È nuovamente controverso l’esito della gara del Lotto 1 per l’affidamento del servizio di noleggio di sistemi per la prevenzione e/o trattamento di lesioni antidecubito per pazienti degli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, indetta, con bando pubblicato il 28 marzo 2018, dall’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), cui è poi subentrata la neocostituita Azienda regionale di coordinamento per la salute (d’ora in avanti, anche ARCS).

Con il successivo ricorso iscritto al ruolo generale n. 6558 del 2021 la Service ha interposto appello avverso la sentenza n. 165 del 2021 del Tar Friuli Venezia Giulia resa tra le medesime parti.

Il primo giudice, adito dalla Service per l’annullamento della ricordata seconda aggiudicazione in favore della Zuccato (sulla base di motivi che sostanzialmente ricalcano quelli poi fatti valere nel giudizio di ottemperanza iniziato innanzi a questo Consiglio), con sentenza resa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., ha dichiarato inammissibile il ricorso, sull’assunto che, avendo esso ad oggetto il provvedimento emesso in esecuzione della sentenza n. 4978 del 2020 del Consiglio di Stato, spetterebbe solo a tale giudice, in sede di ottemperanza, la “distinzione tra vizi di scorretta esecuzione della sentenza e vizi propri della discrezionalità residua”, poiché essa avrebbe “quale ineludibile presupposto logico-giuridico, l’interpretazione della sentenza d’appello (che ha riformato il decisum di prime cure) e l’esatta ricostruzione della portata del suo effetto conformativo, attività di esclusiva competenza del giudice che ha emesso il provvedimento”.
Secondo l’appellante il primo giudice avrebbe errato nello spogliarsi di tutta la controversia, avendo invece l’obbligo di distinguere i profili cognitori da quelli relativi all’ottemperanza, per poi pronunciarsi sui primi e spogliarsi solo dei secondi; all’accoglimento dell’appello dovrebbe conseguire, pertanto, la rimessione della causa al Tar Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.

Si sono costituiti l’Amministrazione e la controinteressata Zuccato, instando per l’inammissibilità e la non fondatezza del gravame; in via subordinata, anche la controinteressata ha chiesto la restituzione della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 105 cod. proc. amm.