La Corte si esprime sul ricorso del Comune di Carmagnola contro Ceva Logistics Italia srl
Pubblicato il: 4/1/2022
Comune di Carmagnola è stato rappresentato e difeso dagli avv.ti Maurizio Fogagnolo, Guido Francesco Romanelli, Simona Castellani e Claudio Cloggiatti.
La CTR del Piemonte, con sentenza indicata in epigrafe, nel riformare la decisone di primo grado - accoglieva il gravarne della contribuente, sul rilievo che durante la pendenza del procedimento amministrativo ( ricorso gerarchico all'Intendenza di Finanza prima e al ministero poi), era decorso il termine prescrizionale per la riscossione dei tributi, atteso che il disposto dell'art. 2943 c.c. prevede l'effetto interruttivo correlato all'azione giudiziaria di colui che vuole esercitare un diritto o azionare una pretesa, non all'azione di chi la prescrizione eccepisce. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, la società proponeva ricorso per cassazione affidato ad un solo articolato motivo La contribuente replica con controricorso.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.