Il Consiglio di Stato respinge respinge i motivi primo, secondo e quarto del ricorso proposto da San Marco S.r.l.
Pubblicato il: 12/28/2021
Nel procedimento San Marco S.r.l. è stato rappresentato dagli avvocati Ubaldo Perfetti, Maurizio Natali; Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani, Federfarma Ascoli – Associazione dei Titolari e Proprietari di Farmacia della Provincia di Ascoli Piceno, Farmacia Tamburrini S.n.c. del Dr. Tamburrini Palmiro & C. sono state rappresentate dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli, Patrizio Ivo D'Andrea; la Federazione Ordini Farmacisti Italiani è stata rappresentata gli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, David Astorre; il Comune di Ascoli Piceno è stato rappresentato dagli avvocati Lucia Iacoboni, Alessandro Lucchetti; l'Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche (A.S.U.R.) è stata rappresentata dagli avvocati Massimo Colarizi, Patrizia Viozzi; Ordine Interprovinciale Farmacisti Ascoli Piceno e Fermo è stato rappresentato dall'avvocato Paolo Leopardi.
Le impugnative di primo grado esitate nella pronuncia del Tar Marche qui appellata si sono indirizzate avverso gli atti con i quali l’ASUR Marche, Area vasta n. 5, ha autorizzato il trasferimento della Farmacia Comunale n. 1 del Comune di Ascoli Piceno alla società “Farmacia San Marco s.r.l.”, individuata quale soggetto acquirente a seguito di pubblico incanto indetto, in data 12 ottobre 2018, ai sensi degli artt. 73, lettera a), e 74 del R.D. n. 827 del 1924.
Ad agire in giudizio era stata, in un primo momento, la Federazione Regionale dei farmacisti privati della Regione Marche (di seguito anche Federfarma Marche), mossasi a tutela dell’interesse “istituzionalizzato” al rispetto delle procedure e delle norme che regolano il trasferimento delle farmacie.
L’impugnativa (n. 251/2019) si era appuntata sull’asserita incompatibilità della società acquirente ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge n. 362 del 1991, poiché partecipata come unico socio da altra società di capitali (la Casa di Cura Privata Villa San Marco s.r.l.), a sua volta dedita, per oggetto sociale, alla gestione di case di cura e di assistenza.
Il Tar Marche, con sentenza n. 105 del 2021, ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione della parte ricorrente, sostenendo che l’azione era intesa ad intercettare una problematica di rilievo nazionale, riferibile all’intera categoria dei farmacisti titolari di farmacie private, quindi deducibile dalla sola Federfarma Nazionale, in coerenza con i suoi scopi statutari e requisiti di rappresentatività.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Fabio Cintioli - Cintioli & Associati
Giuseppe Lo Pinto - Cintioli & Associati
Massimo Colarizi - Colarizi Massimo
Paolo Leopardi - Leopardi Paolo Avvocato
Alessandro Lucchetti - Lucchetti
Patrizio Ivo D'Andrea - Luciani Studio Legale
Piermassimo Chirulli - Luciani Studio Legale
Massimo Luciani - Luciani Studio Legale
Maurizio Natali - Natali Maurizio Studio Legale
Ubaldo Perfetti - Perfetti & Associati