Il Consiglio di Stato respinge gli appelli proposti dalla Eni Rewind S.p.a. e dalla Versalis S.p.a.
Pubblicato il: 5/3/2022
Nel procedimento Eni Rewind S.p.a. e Versalis S.p.a sono stati rappresentati dall'avvocato Stefano Grassi; l’INAIL- Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è stato rappresentato dagli avvocati Andreina Amato, Vito Zammataro e Renata Tomba; Edison S.p.a. è stata rappresentata dagli avvocati Andreina Degli Esposti, Wladimiro Francesco Troise Mangoni e Riccardo Villata.
Riuniti i ricorsi 4338 del 2020, proposto dalla società Eni Rewind S.p.a e 4342 del 2020, proposto dalla società Versalis S.p.a.
Il Polo chimico di Mantova, per fatto notorio, è un complesso di industrie chimiche e petrolchimiche, esteso per circa 10 km quadrati, che si trova sul lato dei laghi di Mantova opposto all’abitato, è attivo dalla metà degli anni Cinquanta del secolo scorso ad oggi e, per il grave inquinamento da esso determinato, è stato classificato ai fini della sua bonifica e del ripristino ambientale come “sito di interesse nazionale” dall’art. 1 comma 4 lettera p novies) della l. 9 dicembre 1998 n.426 e perimetrato con D.M. 7 febbraio 2003.
L’impianto in questione ha causato nell’area un grave inquinamento derivante in massima parte dal mercurio degli elettrodi di cui si è detto, che si disperdeva nell’ambiente, e per la parte residua da altre sostanze che si formavano nella lavorazione, in particolare da diossine e furani. Per questo inquinamento, la Provincia di Mantova, ente competente, ha individuato come responsabili della contaminazione per una percentuale pari al 99,57% l’attuale intimata Edison S.p.a. e per la percentuale restante la Syndial S.p.a., ora come si è detto Eni Rewind S.p.a. (v. doc. 10 in I grado ricorrente appellante in ricorso 805/2018). Si ricorda per completezza che le impugnazioni proposte contro quest’ordinanza sono state respinte con la sentenza della sezione 1 aprile 2020 n.2195, passata in giudicato (dopo che sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi per revocazione e ai sensi dell’art. 111 Cost. proposti contro di essa, rispettivamente con la ricordata sentenza della sezione 12 marzo 2021 n.2138 e con la sentenza della Cassazione civile, sez. un., 26 marzo 2021 n.8569).
Viceversa, la Versalis S.p.a. non ha mai svolto e non svolge attività produttive che comportano l'uso del mercurio, dato che produce e commercializza prodotti petrolchimici. Di conseguenza, questa società non è mai stata finora ritenuta responsabile dalle autorità competenti per danno ambientale; è stata però nel corso degli anni destinataria di provvedimenti connessi alla messa in sicurezza e bonifica del sito nella sua qualità di proprietario e gestore dell’area (sentenza impugnata 1144/2016 p. 4, anche questo fatto è pacifico).