Il TAR Lazio annulla le sanzioni a TicketOne e al gruppo CTS Eventim
Pubblicato il: 3/25/2022
Cintioli & associati, con il socio fondatore Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, ha assistito TicketOne. La capogruppo di diritto tedesco CTS Eventim è stata assistita da Allen & Overy, con un team guidato da Emilio De Giorgi e composto dagli associate Marco Lupoli, Stefania Casini e Arianna Fletcher. Friends & Partners, Vivo Concerti e F&P Group in liquidazione sono state assistite da de Vergottini, con un team composto dai soci avv. Riccardo de Vergottini e Marco Petitto, e da Pietrolucci, con un team composto dal socio fondatore Andrea Pietrolucci e da Alessandra Ferragamo. Vertigo è stata assistita da Pirola Pennuto Zei & associati, con un team composto dai soci Maurizio Bernardi ed Ermanno Vaglio. Di and Gi è stata assistita da Cintioli & associati, con Fabio Cintioli e Paolo Giugliano. Ticketmaster Italia S.r.l. è stata rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Lamarca, Maria Novella Di Giandomenico, Francesco Angelini. Zed Entertainment'S World S.r.l., Sol Eventi S.r.l. sono state rappresentante dagli avvocati Antonella Ceschi, Federico Marini Balestra. Movimento Consumatori è stato rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Vismara, Monica Multari, Paolo Fiorio, Francesco Liberatore.
TicketOne è stato assistito con successo nel giudizio dinanzi al TAR Lazio con il quale era stato chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale l’AGCM, a conclusione dell’istruttoria A523, aveva ritenuto di affermare l’esistenza di un abuso di posizione dominante preordinato al rafforzamento di TicketOne nel mercato della vendita di biglietti per eventi live di musica leggera.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 3334 del 24 marzo 2022, ha infatti annullato il provvedimento dell’AGCM e la collegata sanzione pecuniaria di oltre 10 milioni di euro.
Sono stati accolti anche tutti i ricorsi presentati dalle altre società del gruppo coinvolte dall’accertamento di AGCM.
Il TAR, in particolare, ha ritenuto fondate le difese di TicketOne e delle altre società del gruppo CTS Eventim con le quali era stato dimostrato che la tesi accusatoria di AGCM non era sostenuta da “un adeguato approfondimento istruttorio” e soprattutto non teneva conto delle spiegazioni fornite dalle società fin dal procedimento.
La sentenza odierna ha infatti un’importanza particolare perché non si limita a sottolineare la necessità che l’AGCM tenga sempre adeguatamente conto delle argomentazioni fornite dalle parti nel corso del procedimento ma affronta, per la prima volta, una questione di diritto che non era mai sorta in Italia.
L’Autorità, con una tesi innovativa e mai applicata prima, aveva sostenuto che l’abuso di posizione dominante era stato realizzato anche attraverso alcune operazioni di concentrazione con le quali il gruppo CTS Eventim-TicketOne, da tempo attivo in Italia nel mercato del ticketing, si era integrato verticalmente nel mercato della promozione di eventi live.
Il TAR ha chiarito che l’AGCM non può valutare le operazioni di concentrazione ai sensi della disciplina sugli abusi di posizione dominante dettata dall’art. 102 TFUE. Questo per la semplice ragione che il diritto antitrust nazionale e dell’Unione europea dedicano una disciplina ad hoc per valutare le operazioni di concentrazione e identificano come operazioni “rilevanti ai fini del diritto della concorrenza […] quelle che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, così riducendo in modo sostanziale e durevole la concorrenza”.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Emilio De Giorgi - Allen & Overy
Arianna Fletcher - Allen & Overy
Marco Lupoli - Allen & Overy
Fabio Cintioli - Cintioli & Associati
Paolo Giugliano - Cintioli & Associati
Riccardo de Vergottini - De Vergottini
Marco Petitto - De Vergottini
Alessandra Ferragamo - Pietrolucci Studio Legale
Andrea Pietrolucci - Pietrolucci Studio Legale
Maurizio Bernardi - Pirola Pennuto Zei & Associati
Ermanno Vaglio - Pirola Pennuto Zei & Associati