La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Actelia S.r.l.
Pubblicato il: 7/22/2022
Nel procedimento Actelia S.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Vincenzo Basta E Dall’avv. Maria Pia Cariddi.
Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente ACTELIA S.r.l. ha impugnato due cartelle di pagamento per IRES e IVA relative al periodo di imposta 2008, con cui l’Ufficio aveva disconosciuto sia una residua perdita (la cui ripresa veniva successivamente annullata in via di autotutela), sia un credito IVA maturato nel periodo di imposta 2007, la cui cessione non era stata esposta nella dichiarazione della società e delle singole società rientranti nel perimetro del consolidato, non essendo – pertanto - stata manifestata la volontà di cedere il credito al gruppo.
La società contribuente ha dedotto, per quanto qui rileva in relazione alla ripresa IVA, che il credito derivava dalla propria dichiarazione e non dalle società aderenti al consolidato.
La CTP di Milano ha accolto il ricorso quanto alla ripresa del credito IVA.