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Il Consiglio di Stato si esprime a favore di Agsm Aim S.p.a. sul ricorso proposto da Consorzio Servizi Qualificati-C.I.Q


Pubblicato il: 2/18/2022

Consorzio Servizi Qualificati-C.I.Q è stata rappresentata dagli Avv.ti Giuseppe Inglese e Marinella Baldi; Agsm Aim S.p.a. è stata rappresentata dall'Avv.to Andrea Leoni; V. Barbagli S.r.l. è stata rappresentata dall'Avv.to Marco Baccichet.

Il Consorzio Servizi Qualificati-C.I.Q. ha impugnato gli atti e l’aggiudicazione all’Ati Barbagli della gara di appalto indetta da AGSM Verona S.p.a. avente ad oggetto i lavori di sostituzione di circa 60.000 contatori gas G4 e G6 con modello elettronico, valore stimato € 3.000.000,00 (IVA esclusa), indetta per la società controllata Megareti S.p.a., chiedendo, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato, nonché il subentro dell’Ati di cui è mandatario nello stesso e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha respinto il ricorso.

Giunge in decisione l’appello proposto dal Consorzio Servizi Qualificati-C.I.Q. contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 448 del 2021, che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione all’Ati Barbagli della gara di appalto indetta da AGSM Verona S.p.a. avente ad oggetto i lavori di sostituzione di circa 60.000 contatori gas G4 e G6 con modello elettronico, valore stimato € 3.000.000,00 (IVA esclusa), indetta per la società controllata Megareti S.p.a; L’appellante, che ha partecipato alla gara quale mandatario della costituenda Ati con So.Sel S.p.a., si è classificato al terzo posto della graduatoria, con il punteggio totale di 82, dietro Easy Servizi, seconda graduata con punti 82,79, e l’Ati Barbagli/Coromet , che si è classificata al primo posto con un punteggio complessivo di 83,96. Le stazioni appaltanti possono indicare “livelli minimi di capacità” (evidentemente intesi quali forme di barrage condizionanti la stessa partecipazione alle gare) e, allo stesso tempo, procedere alla verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative e delle competenze tecniche (intesa evidentemente in senso gradualistico e parametrico, con possibilità di modulare la valutazione in ragione del diverso grado di capacità riscontrato) (Cons Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6026).

Le stazioni appaltanti hanno, dunque, il potere discrezionale – purchè esercitato in osservanza dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, come nella specie - di fissare nella lex specialis elementi dell’offerta che, pur riferendosi in senso lato a requisiti soggettivi dell’operatore concorrente, in attenuazione del generale divieto di commistione tra criteri soggettivi di qualificazione e oggettivi afferenti la valutazione dell’offerta, per la capacità di “illuminare” sulla qualità della stessa, rappresentano un elemento di quest’ultima, poiché esprimono la sua affidabilità (cfr. Cons. Stato, V, 20 giugno 2019, n. 4198).

Alla luce delle suesposte considerazioni  il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata.

Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti di Agsm Aim S.p.a. e di V. Barbagli S.r.l. a socio unico, che si liquidano in euro 4000 ciascuna, oltre ad oneri di legge.