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Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto da Ge.Se.Sa. Gestione Servizi Sannio nei confronti di R.D.R. S.p.A.


Pubblicato il: 6/28/2022

Ge.Se.Sa. Gestione Servizi Sannio S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Gianluca Brancadoro e Carlo Mirabile; R.D.R. S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Antonio Parisi.

Giungono all’esame del Consiglio di Stato l’appello proposto dalla società Ge.se.sa, in data 3 marzo 2022, e l’appello incidentale proposto dalla società R.d.r. s.p.a., con la lettera di invito del 4 giugno 2021, la società, nella sua qualità di stazione appaltante, ha avviato una procedura competitiva in modalità telematica per la selezione del soggetto con il quale stipulare un Accordo Quadro per “l’esecuzione dei lavori e di servizi di manutenzione programmata, manutenzione ordinaria e straordinaria, pronto intervento a servizio delle apparecchiature elettriche, elettroniche, elettromeccaniche ed idrauliche installate negli impianti idrici, fognari e di depurazione di competenza della GESESA S.p.A. ricadenti nel distretto Calore Irpino”, mediante il criterio di aggiudicazione del minor prezzo. Risulta poi previsto, al punto 3 del disciplinare, il necessario possesso delle qualificazioni “SOA OG6”, “OS 22” e “OS 30” e il possesso negli ultimi 3 anni di un fatturato globale e di un fatturato minimo specifico realizzato mediante la prestazione di servizi nel settore oggetto di appalto pari ad Euro 500.000. Alla gara hanno preso parte due società: la società “Appalti e Servizi” s.r.l. e la società R.d.r. s.p.a. Dopo lo svolgimento delle operazioni di gara, con la determinazione del r.u.p. prot. n. 25805 del 20 settembre 2021, è stata quindi disposta l’approvazione della graduatoria provvisoria e, per l’effetto, l’aggiudicazione dell’accordo quadro in favore di “Appalti e Servizi” s.r.l. In data 3 marzo 2022, la società R.d.r. s.p.a. ha proposto ricorso, domandando l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva e chiedendo espressamente il subentro nel contratto o, in subordine, il risarcimento del danno.

Con il primo motivo di ricorso, la R.d.r. ha impugnato il provvedimento rilevando la violazione dell’art. 3 del disciplinare di gara che richiedeva che i concorrenti dimostrassero di aver realizzato “con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi nel settore oggetto dell’appalto, per un importo almeno pari ad €. 500.000,00”. In conclusione, dunque, l’appello proposto dalla società Ge.se.sa. va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado va dichiarato irricevibile il ricorso introduttivo del giudizio.

Nella novità della questione controversa il collegio ravvisa eccezionali ragioni, a mente del combinato disposto degli artt. 26 c.p.a. e 92 c.p.c., per compensare integralmente le spese del doppio grado del giudizio.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso n.r.g. 1885/2022, accoglie l’appello principale, respinge l’appello incidentale e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado del giudizio.