Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato da B.F. Sud s.r.l
Pubblicato il: 9/5/2022
B.F. Sud è stata rappresentata dall'Avv.to Delia Urbani; la Regione Lazio è stata rappresentata dall'Avv.to Elisa Caprio; il Comune di Monterotondo è stato rappresentato dall'Avv.to Nicola Marcone.
Per effetto della Variante al P.R.G. di cui alle deliberazioni consiliari n. 47 del 14-15 aprile1999 e n. 126 del 21 dicembre 2000, adottate dal Comune di Monterotondo, il comparto di proprietà della B.F. Sud s.p.a. acquisiva la destinazione urbanistica F8, con decremento del precedente indice fondiario (1,5 mc/mq in luogo di 3 mc/mq). In sostituzione della precedente pianificazione convenzionata, attuativa del P.R.G. del 1976, la ricorrente, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale n. 36 del 1987 e dell’art. 4 della legge regionale n. 22 del 1997, proponeva al Comune di Monterotondo l’approvazione - in variante allo strumento urbanistico in quel momento vigente (P.R.G. del 1976) giacché era ancora in itinere il procedimento di definitiva approvazione, da parte della Regione Lazio, della Variante Generale di piano meramente adottata dal Comune - di un Programma Integrato di Intervento (cd. P.I.I.), avente ad oggetto la riqualificazione urbanistica ed ambientale della zona, con l’insediamento di due grandi strutture miste industriali/commerciali, così di fatto adeguandosi alle previsioni della Variante in corso di approvazione (zona F8 con indice fondiario 1,5 mc/mq.).
Tale proposta veniva accolta dal Comune ed ad avviso della società ricorrente, siffatte determinazioni avrebbero prodotto l’effetto di assoggettare tutta l’area ricadente nel PS1 ad una gravosa condizione sospensiva, impeditiva dell’edificabilità, in concreto, di zone già dichiarate edificabili. La società ricorrente, rimasta estranea al procedimento amministrativo in parola, avrebbe appreso dell’adozione del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi soltanto per il tramite della Prologis Italy Management s.r.l. che gliene avrebbe dato notizia a mezzo pec del 4 aprile 2019. Quest’ultima, inoltre, aveva successivamente comunicato alla ricorrente la propria volontà di recedere dal preliminare di cessione delle quote societarie, considerando l’investimento non più remunerativo.
La società ricorrente precisava che i motivi aggiunti erano finalizzati alla “risoluzione delle contraddizioni insite nella pianificazione operata dal Comune di Monterotondo e dalla Regione Lazio” che le avrebbero causato un ingente danno patrimoniale (€ 15.300.000,00 oltre interessi) coincidente con il corrispettivo della cessione delle quote societarie che si sarebbe perfezionata ove il Comune di Monterotondo non avesse sospeso l’efficacia della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi fino all’attuazione delle misure di messa in sicurezza dell’area di Monterotondo Scalo. Tale censura (peraltro, non ritualmente riproposta in sede di appello), verteva sulla irragionevolezza delle prescrizioni e misure di salvaguardia imposte dal PS1 nell’area di cui trattasi.
In definitiva, per quanto sopra argomentato, l’appello deve essere respinto.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, n. 10453 del 2021, di cui in premessa, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese del grado, che liquida complessivamente in euro 6.000,00, ed in ragione di euro 2.000,00 (duemila/00) in favore di ciascuna delle tre parti resistenti, oltre gli accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.