Il Consiglio di Stato respinge il ricorso proposto da Edison S.p.A.
Pubblicato il: 1/14/2022
Edison S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Paola Tanferna, Aldo Travi ed Eugenio Bruti Liberati; Gse S.p.A - Gestore dei Servizi Energetici è stata rappresentata dagli Avv.ti Filippo Pacciani ed Antonio Pugliese
L'odierno giudizio di ottemperanza origina dal ricorso proposto da Edison S.p.a. avente ad oggetto la richiesta di esecuzione della sentenza che riteneva illegittima la scelta dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente di fare applicazione di una clausola di salvaguardia (coefficiente previsto dalla delibera 249/2006) per l’aggiornamento relativo agli anni 2004-2007, senza aver preventivamente accertato la ricorrenza della stessa nella prassi contrattuale di mercato.
Avverso la detta deliberazione l’originaria ricorrente propone motivi aggiunti, lamentando che il provvedimento dell’Autorità non darebbe esecuzione alla sentenza cit. e, pertanto, chiede il collegio di accertarne la nullità e disporre l’intervento del Commissario ad acta. Tale disposizione nel demandare all’Autorità la determinazione del “valore medio del prezzo del metano ai fini dell’aggiornamento del costo evitato di combustibile” stabiliva che tale Autorità avrebbe dovuto tener “conto dell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale”. La clausola di salvaguardia non troverebbe, però, riscontro “nell’effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale” e introdurrebbe una decurtazione dei costi di mercato nel calcolo del costo evitato. L’Autorità, infatti, in plurimi giudizi aventi ad oggetto deliberazioni, quale quella annullata con la sentenza di cui si invoca l’ottemperanza, non avrebbe mai dimostrato la presenza, nelle prassi di mercato, della clausola di salvaguardia in questione. Ancora l’affermazione dell’Autorità secondo la quale la presenza della clausola di salvaguardia nei contratti di importazione del combustibile, o nella forma prevista dalla stessa Autorità, o in altre equivalenti è emersa in sede istruttoria, sarebbe priva di riscontri, non avendo, peraltro, la ricorrente avuto accesso ai contratti esaminati dall’Autorità, eventualmente anche in forma anonima. Infine, si sarebbe dovuto considerare non realistico il recepimento di clausole di salvaguardia in presenza di un ingente squilibrio del potere contrattuale a favore degli esportatori di prodotti petroliferi. La non correttezza delle conclusioni raggiunte dall’Autorità sarebbe stata asseverata anche dalle relazioni dei consulenti di parte depositate agli atti del giudizio, secondo le quali non potrebbero essere assimilate alle clausole di salvaguardia in questione le clausole o i meccanismi contrattuali che hanno effetti completamente differenti sulle condizioni economiche dei relativi rapporti contrattuali.
Con riferimento, infine, alla doglianza con la quale la ricorrente evidenzia che un’analisi attenta dei dati forniti dall’Autorità, dimostrerebbe che la clausola di salvaguardia di cui alla delibera 154/08 non troverebbe alcun riscontro nelle prassi contrattuali dell’epoca e pur non prevalenti, va chiarito che l’indagine, in assenza di una violazione o elusione del giudicato, che come ricordato aveva accertato un mero deficit istruttorio, deve limitarsi alla verifica di una adeguata istruttoria da parte dell’Autorità in relazione al ricorrere nella prassi contrattuali di una plausibile correlazione, e non di una necessitata corrispondenza alle condizioni di mercato, in ordine alla presenza di meccanismi negoziali idonei a determinare una discontinuità nell’andamento del prezzo di vendita a fronte di oscillazioni delle quotazioni dei prodotti petroliferi oltre certi valori. Sotto questo profilo l’indagine dell’Autorità è immune a profili di illogicità o irragionevolezza, atteso che alla luce dei contratti depositati in atti è evidente che l'Autorità ha analizzato 28 contratti di importazione relativi al periodo considerato, escludendone 7 perché riconducibili alle c.d. vendite innovative dell’ex monopolista, e concentrandosi sui restanti 21 che rappresentano il 57% dei volumi di gas approvvigionati nel periodo di riferimento. Pertanto, anche quest’ultimo motivo non merita di essere accolto.
Il ricorso in esame, integrato da motivi aggiunti, deve, dunque, essere respinto. Nella particolare complessità delle questioni trattate si ravvisano eccezionali motivi per compensare le spese del presente grado di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.