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Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato da Ascotrade S.p.A.


Pubblicato il: 3/29/2022

Ascotrade S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv,ti Giannalberto Mazzei, Francesco Piron e Antonio Colavecchio; Eni S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Luca Nanni; Enel Global Trading S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Marcello Cardi, Guido Greco, Manuela Muscardini e Marco Salina; Edison Energia S.p.A. è stata rappresentata dall'Avv.to Paolo Benazzo.

Ascotrade S.p.A., ha  proposto ricorso nei confronti di Arera, Eni, Enel Global Trading e di Edison Energia. Con l’appello di cui in epigrafe Ascotrade s.p.a. impugnava la sentenza del TAR di Milano, ove il ricorso in primo grado di Ascotrade era stato veicolato su un unico articolato motivo.

Il TAR non solo ha rilevato che Ascotrade abbia omesso di allegare le specifiche ragioni sull’irragionevolezza (che l’appellante in sede d’appello non ha rinnovato, non potendo quindi neanche accertare l’errore del primo giudice), ma ha anche analizzato perché invece, anche al di là dell’interesse mancante del ricorrente.

L’appellante non ha in questa sede di appello evidenziato in quale errore sarebbe incorso il TAR circa la statuizione sui riscontrati episodi di comunicazioni incomplete o di errori materiali da parte dell’impresa di distribuzione. Il Collegio non ha pertanto a disposizione elementi utili a poter ritenere gli aggiustamenti delle tempistiche come irragionevoli o incongrue.

La chiara previsione di funzioni in capo al soggetto ed il correlato potere sanzionatorio, seppure generale, in capo all’Autorità, rendono tale meccanismo senz’altro apprezzabile quale regime utile ad evitare che le imprese di distribuzione non adempiano ai propri obblighi di messa a disposizione dei dati.

Alla luce delle considerazioni che precedono l’appello è da rigettare. La spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l’effetto, conferma la sentenza del TAR per la Lombardia, Milano, n. 2727/2019. Condanna la società appellante a rifondere le spese di giudizio all’amministrazione appellata ed alle società intervenienti ad opponendum, liquidate nella misura di 9.000 € (novemila) a favore di ARERA e di 2.000 € (duemila) a ciascuna delle parti intervenienti, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.