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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato da Edison Energia S.p.A.


Pubblicato il: 4/7/2022

Edison Energia S.p.a è stata rappresentata dagli Avv.ti Aldo Travi e Raffaella Chiummiento; Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. è stata rappresentata dagli Avv.ti Guido Greco e Manuela Muscardini.

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, successivamente trasposto in sede giurisdizionale, Edison ha chiesto l’annullamento della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico del 16 febbraio 2017, n. 69/2017/R/eel, avente ad oggetto “Servizio di maggior tutela: meccanismo di compensazione dei costi fissi sostenuti dagli esercenti il servizio” e dei relativi atti preparatori e consequenziali.

Con la deliberazione impugnata, l’Autorità ha adottato una serie di misure di sostegno economico per gli operatori che esercitano il servizio di maggior tutela, in ragione del “potenziale rischio di mancata copertura dei costi fissi” dovuto al passaggio di utenti dal sistema “amministrato” al sistema libero. Secondo la società appellante, tale misura avrebbe concretizzato “una sorta di indebita buonuscita per gli esercenti il servizio in questione”. Inoltre, la deliberazione avrebbe introdotto un indebito beneficio economico a vantaggio degli esercenti il servizio di maggior tutela, determinando, in tal modo, una distorsione rispetto al quadro complessivo della concorrenza nel settore elettrico, a danno di chi opera solo nel mercato libero.

L’adeguata compensazione dei costi sostenuti dall’operatore in ragione dell’esercizio di tale servizio pubblico, che ha anche funzione di servizio universale, è imposta dalla stessa giurisprudenza comunitaria, secondo cui la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall’adempimento dell’obbligo di servizio pubblico, tenendo conto di un margine di utile ragionevole per il suddetto adempimento, affinché non venga concesso all’impresa alcun vantaggio che falsi o minacci di falsare la concorrenza, rafforzando la posizione concorrenziale di tale impresa La scelta contestata dall’appellante, in ipotesi, può effettivamente risolversi in un “vantaggio” per la società, o il gruppo, che conservi il cliente. Tuttavia, tale esito non pare poter inficiare in termini di illegittimità la delibera impugnata, trattandosi ancora una volta di una scelta che rientra nell’ambito del merito insindacabile del potere esercitato dall’Autorità.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.