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Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato da Edison


Pubblicato il: 5/5/2022

Edison S.p.A. è stata rappresentata dagli Avv.ti Paola Tanferna, Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti; Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A. è stata rappresenta dall'Avv.to Andrea Segato; Rb Eurosa Soc. Agricola a r.l. è stata rappresentata dagli Avv.ti Michele Di Pinto, Lucia Fortunato e Federico Tedeschini.

La società Edison S.p.a. è proprietaria della centrale termoelettrica denominata Candela, situata all’interno della zona agricola Contrada Correa Tufarelle, nel territorio del Comune di Candela (FG). Con nota del 17.11.2008 il Gestore Servizi Energetici (GSE) riconosceva a Edison la qualifica IAFR, con riferimento esclusivamente alla sezione di impianto costituita dal ciclo combinato comprensivo di una turbina a gas della potenza elettrica di 250 MW e di una turbina a vapore della potenza elettrica di 131 MW. L’impianto entrava in esercizio commerciale il 1 gennaio 2009. La società comunicava in data 12 luglio 2011 l’avvio di un’attività di ampliamento della rete di teleriscaldamento collegata alla centrale e il GSE, con nota del 20.10.2011, confermava che per l’intervento di ampliamento della centrale e della rete di teleriscaldamento  potevano essere riconosciuti i certificati verdi all’energia prodotta da un impianto di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento connesso ad ambienti agricoli, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata, e non trovavano applicazione i limiti temporali.

In esito ai lavori di ampliamento, il GSE, con provvedimento del 30 aprile 2013, aggiornava i dati relativi alla qualifica IAFR dell’impianto di Candela ai fini della nuova determinazione dell’energia incentivabile. In data 15 luglio 2016 Edison chiedeva al GSE di provvedere ad allineare sui propri sistemi, in particolare nell’applicativo GRIN ed EVC del portale del GSE. Con nota in data 23 febbraio 2017, il GSE respingeva la richiesta, rilevando che la durata del periodo di incentivazione per gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento connessi ad ambienti a destinazione agricola era stabilito in otto anni dalla normativa di riferimento. Edison impugnava il provvedimento di diniego con ricorso al TAR Lazio che, con sentenza 5856 del 24 maggio 2018, lo respingeva, con condanna alle spese di giudizio. 

Alla luce delle considerazioni esposte, la sentenza impugnata è immune da censure laddove ha assegnato una valenza meramente interpretativa e non innovativa dell’articolo in questione.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.