Il Consiglio di Stato rigetta il ricorso presentato da Immobiliare Europa 2000 s.r.l.
Pubblicato il: 9/9/2022
Immobiliare Europa 2000 s.r.l. è stata rappresentata dall’avvocato Ludovica Bernardi; Il Comune di Treviso è stato rappresentato dagli Avv.ti Antonello Coniglione e Giampaolo De Piazzi; Giovanetti Immobiliare s.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Vincenzo Grosso; LA.MA. s.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Federica Scafarelli;
Il T.a.r. per il Veneto, sez. II, ha accolto il ricorso proposto da Immobiliare Europa 2000 s.p.a., proprietaria di un immobile del secolo XV denominato “Palazzo dei Ricchi o Ca’ dei Ricchi poi Azzoni Avogadro”, sito nel centro storico di Treviso, per l'annullamento del provvedimento a firma del dirigente del settore ambiente e sportello unico del Comune di Treviso, con cui è stata respinta l'istanza-diffida presentata dalla medesima società in data 20 luglio 2019 e volta all'esercizio da parte dell'amministrazione comunale dei propri poteri di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e comunque dei propri poteri inibitori del titolo edilizio per la ristrutturazione edilizia, l'ampliamento e il cambio di destinazione d'uso dell'edificio sito in Treviso La sentenza del T.a.r. ha quindi annullato il provvedimento impugnato, con salvezza degli ulteriori atti dell’amministrazione. La sentenza del T.a.r. ha rilevato che, nel caso in esame, risulta dagli atti che l’unico edificio avente rilevanza storico-artistica limitrofo a quello oggetto dell’intervento è il palazzo di proprietà della ricorrente, mentre gli altri edifici storici, più elevati, presenti nell’area, non possiedono tale caratteristica. Il T.a.r ha pertanto accolto il ricorso, stabilendo che il provvedimento di diniego avrebbe dovuto essere annullato, con salvezza degli ulteriori atti dell’amministrazione.
La società Immobiliare Europa 2000 s.p.a. ha quindi proposto ricorso per l'ottemperanza alla predetta sentenza con cui il dirigente del settore ambiente e sportello unico del Comune di Treviso ha disposto di non accogliere l'istanza-diffida presentata da Immobiliare Europa 2000 S.p.A.
Va infine rilevato che, come ha messo in luce la sentenza del T.a.r. impugnata, è rimasta impregiudicata per l’appellante la possibilità di fare valere le censure con cui ha chiesto l’annullamento del nuovo diniego di autotutela adottato dal Comune in sede di riedizione del potere, restando difatti salva ogni pronuncia sia in rito che nel merito in ordine all’azione di annullamento, da trattarsi con il rito ordinario.
In conclusione, l’appello va respinto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, come da dispositivo.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello lo respinge.
Condanna la società appellante a rifondere le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 7.500 (euro settemilacinquecento) al Comune di Treviso, a Giovanetti Immobiliare s.r.l. e a LA.MA. s.r.l. – euro 2.500 al Comune di Treviso, euro 2.500 a Giovanetti Immobiliare s.r.l. ed euro 2.500 a LA.MA. s.r.l. – più IVA, CPA e spese generali al 15 per cento, come per legge.