Il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato da Nier Ingegneria
Pubblicato il: 1/27/2022
Nier Ingegneria s.p.a. è stata rappresentata dall'avvocato Micaela Grandi; Il Comune di Ravenna è stato rappresentato dagli Avv.ti Enrico Baldrati e Patrizia Giulianini; Sicer S.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Vittorio Gaspardini.
Con bando di gara pubblicato sulla GURI n. 15 del 7 febbraio 2020, il Comune di Ravenna dava avvio alla procedura telematica aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi integrati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di durata quinquennale, dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2025, di importo a base d’asta di euro 493.965,00, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito dell’apertura della documentazione amministrativa venivano ammesse tre concorrenti: il costituendo Rti tra NIER Ingegneria s.p.a. e Lavoro e Ambiente s.r.l., l’impresa Sicer s.r.l. ed il costituendo Rti Archè; con l’aggiudicazione in favore di Sicer s.r.l.
In data 30 giugno 2020 NIER Ingegneria s.p.a. riceveva la comunicazione dell’aggiudicazione, presentava istanza di accesso per ottenere copia di tutta la documentazione presentata da Sicer. In data 31 luglio 2020 il Comune di Ravenna consentiva l’ostensione dei documenti richiesti ed inviava a NIER quanto presentato in gara dalla controinteressata; in data 25 agosto 2020 trasmetteva anche le giustificazioni fornite nel procedimento di verifica della sospetta anomalia dell’offerta. In data 7 agosto 2020 NIER presentava istanza di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione, chiedendo altresì l’esclusione di Sicer dalla procedura; il Comune peraltro non accoglieva tale richiesta. Il mancato accoglimento dei motivi di appello che precedono comporta per logica necessità la reiezione dell’istanza risarcitoria formulata dall’appellante, sia in ordine al ristoro in forma specifica (mediante subentro nel contratto) che a quello per equivalente monetario, difettandone i presupposti di legge.
Risultano apodittiche e prive di fondamento le obiezioni mosse da NIER in ordine alla dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara, dovendosi favorevolmente apprezzare – in quanto coerenti con le risultanze di causa – i puntuali riscontri forniti dall’appellata Sicer s.r.l. Il mancato accoglimento dei motivi di appello comporta per logica necessità la reiezione dell’istanza risarcitoria formulata dall’appellante, sia in ordine al ristoro in forma specifica (mediante subentro nel contratto) che a quello per equivalente monetario, difettandone i presupposti di legge. Ne consegue la reiezione del gravame nel suo complesso. La particolarità delle questioni esaminate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite del grado di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.