Il Consiglio di Stato dichiara improcedibile il ricorso di Sisal Entertainment s.p.a.
Pubblicato il: 7/20/2022
Sisal Entertainment s.p.a. è stata rappresentata nel contenzioso dagli avvocati Claudio Ghia e Leonardo Alesii mentre il comune di Bologna è stato difeso dagli avvocati Antonella Trentini e Nadia Zanoni.
La Sisal Entertainment s.p.a. ha interposto appello nei confronti della sentenza 31 maggio 2021, n. 536 del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, Sez. I, che ha dichiarato improcedibili il suo ricorso e i motivi aggiunti rispettivamente proposti avverso l’ordinanza comunale in data 25 maggio 2020 disponente la chiusura della sala (VLT) che ospita apparecchi da gioco in Bologna, alla via Bassi Veratti nn. 1 e 3, e il provvedimento in data 23 novembre 2020 con cui il Comune di Bologna ha respinto l’istanza della ricorrente diretta ad ottenere la seconda proroga per la delocalizzazione dell’attività, confermando la chiusura della sala giochi.
La Sisal è titolare dell’attività di sala giochi in virtù di licenza ex art. 110, comma 6, lett. b), del t.u.l.p.s. rilasciata dalla Questura di Bologna; con il provvedimento impugnato il Comune di Bologna le ha contestato che l’attività sita in via Bassi Veratti risultava essere svolta all’interno di locali situati a meno di cinquecento metri dal luogo sensibile individuato nella struttura sociosanitaria “Villa del Parco”, con conseguente necessità di delocalizzazione dell’attività.
A tale scopo la Sisal ha comunicato all’amministrazione comunale di Bologna di avere individuato l’esercizio commerciale collocato alla via Romea 515 nel Comune di Cesena, che ha rilasciato il permesso di costruire in data 7 gennaio 2020.
Sisal ha chiesto una seconda proroga al fine di completare la delocalizzazione, ma è intervenuta l’ordinanza in data 25 maggio 2020, con cui è stata disposta l’immediata chiusura della sala VLT.
Con il ricorso di primo grado la Sisal ha dedotto l’illegittimità dell’ordinanza di chiusura per violazione della normativa emergenziale di cui all’art. 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, nel testo successivamente modificato dall’art. 3-bis del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, prevedente la proroga dei termini di scadenza di tutti i certificati, autorizzazioni, permessi, concessioni e atti abilitativi in relazione alla epidemia da Covid 19.
Con motivi aggiunti ha poi ha impugnato il provvedimento in data 23 novembre 2020 con cui il Comune di Bologna ha disatteso l’istanza di proroga.
La sentenza appellata ha dichiarato improcedibili il ricorso e i motivi aggiunti; in particolare l’improcedibilità del ricorso introduttivo è motivata nella considerazione che con provvedimento in data 9 luglio 2020 il Comune di Bologna ha prolungato l’efficacia della proroga concessa alla ricorrente in data 5 agosto 2019 sino al 29 ottobre 2020. Per quanto concerne i motivi aggiunti, la statuizione di improcedibilità è motivata in ragione dell’accertata ultroneità della ulteriore proroga del termine per delocalizzare i locali, avendo il Comune «comprovato che la ricorrente, completate le operazioni di delocalizzazione dei locali siti in Bologna, ha avviato l’attività nei nuovi locali siti in Comune di Cesena, via Romea n. 515 […], con conseguente palese inutilità della suddetta richiesta di proroga».
Con il ricorso in appello la Sisal Entertainment s.p.a. ha reiterato, alla stregua di motivi di critica della sentenza appellata, le censure di primo grado, ed in particolare quella di violazione dell’art. 103 del d.l. n. 18 del 2020, essendo incorsa nell’errore di ritenere la proroga disposta dal Comune di Bologna come una concessione dell’amministrazione, anziché come un effetto ex lege, estensibile anche all’autorizzazione all’esercizio dell’attività di raccolta di gioco nel locale di via Bassi Veratti, di cui è titolare l’appellante stessa.
Si è costituito in resistenza il Comune di Bologna eccependo l’inammissibilità/improcedibilità dell’appello per carenza di interesse e genericità dei motivi, e comunque la sua infondatezza nel merito.
All’udienza pubblica del 7 giugno 2022, in cui la causa è stata trattenuta in decisione, il difensore dell’appellante ha dichiarato che la propria assistita non ha più interesse alla decisione del ricorso, essendo intervenuta la delocalizzazione dell’attività.
Non resta al Collegio che dare atto di quanto sopra, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello, e assorbimento di ogni ulteriore profilo in rito e nel merito. La natura interpretativa della questione controversa integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Compensa tra le parti le spese di giudizio.