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Il Consiglio di stato accoglie il ricorso presentato da Eni S.r.l.


Pubblicato il: 1/28/2022

Eni S.r.l. è stata rappresentata dall'Avv.to Antonio Tommaso Ventre; Il Comune di Prato è stato rappresentato dagli Avv.ti Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli.

Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da ENI s.r.l. contro il Comune di Prato per l’annullamento della determina dirigenziale adottata in data 8 maggio 2020 e comunicata in data 19 maggio 2020, con la quale si è contestato alla ricorrente il venir meno dei requisiti di qualificazione e si è disposta la risoluzione del contratto di appalto per i lavori di restauro delle facciate sul cortile e della pensilina in ferro di palazzo Martini. Va aggiunto che, nelle more dell’istruttoria condotta dalla QLP – SOA, la ricorrente aveva richiesto ad altra società organismo di attestazione, la Soatech s.p.a., con contratto in data 23 dicembre 2019, il rinnovo dell’attestazione quinquennale in scadenza il 10 ottobre 2021 per le stesse categorie e classifiche già in possesso ed aveva ottenuto l’attestazione di qualificazione quinquennale per queste ultime. L’appellante aggiunge che la risoluzione contrattuale non è stata disposta a causa di inadempienze contrattuali, cioè di comportamenti o atti propri della fase di esecuzione del contratto, del Codice dei contratti pubblici che hanno introdotto istituti di derivazione comunitaria. Tali norme prevedono la facoltà della stazione appaltante di “risolvere” il contratto di appalto o di concessione durante la sua esecuzione per gravi vizi genetici qualificabili come violazioni delle regole europee in tema di affidamento. Malgrado la terminologia adoperata, si tratta, ad avviso dell’appellante, di una vera e propria autotutela provvedimentale, che incide non sul contratto, ma sull’aggiudicazione e che attiene al potere di annullamento in autotutela di quest’ultima, anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto, con conseguente inefficacia di quest’ultimo, come da giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione richiamata in ricorso.

Dette controversie si caratterizzano infatti perché attengono effettivamente all’esecuzione del contratto, rispetto alla quale le parti si trovano in posizione paritetica e le determinazioni adottate dall’amministrazione committente, pur quando hanno veste formalmente amministrativa, non hanno natura provvedimentale. Il potere di annullamento in autotutela, nel preminente interesse pubblico al ripristino della legalità dell’azione amministrativa anzitutto da parte della stessa amministrazione procedente, va quindi riconosciuto anche dopo l’aggiudicazione della gara e la stipulazione del contratto, con conseguente inefficacia di quest’ultimo, stante la stessa consequenzialità tra aggiudicazione e stipulazione del contratto 

In conclusione, l’appello va accolto e, per l’effetto, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo e la sentenza appellata va annullata.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla la sentenza di primo grado e rimette la causa al giudice di primo grado.

Compensa le spese dei due gradi.