CCNL Trasporto Aereo, Cassazione accoglie parzialmente il ricorso di Alitalia
Pubblicato il: 6/29/2022
Gli avvocati Massimo Luciani, Massimo Confortini, Filippo di Peio, Domenico De Geo e Sante Ricci hanno affiancato Compagnia Aerea Italiana nel procedimento, in Cassazione, contro Ciccarelli Svevo, difeso dall'avvocato Angelo Russo.
Compagnia Aerea Italiana, già Alitalia, presentava ricorso avverso la sentenza n. 175/2021 con cui il Tribunale di Civitavecchia, aveva affermato he le clausole collettive, contenute nel CCNL Trasporto Aereo, che escludevano la indennità di volo integrativa dalla base di computo della retribuzione corrisposta per tutto il periodo di ferie garantito al personale navigante, dovevano ritenersi sostituite di diritto dalle norme imperative che impongono la retribuzione spettante ai lavoratori naviganti in tutti i giorni in cui godono di ferie, tenendo conto anche della indennità di volo integrativa.
Il Ciccarelli aveva presentato ricorso lamentando dipendenze di C.A.I. spa con qualifica di primo ufficiale, aveva lamentato che la retribuzione dei giorni di ferie e dei giorni di addestramento era inferiore e peggiorativa rispetto alla media della retribuzione ordinaria.
La Corte, in accoglimento parziale del ricorso, ha dichiarato la nullità dell'art. 10 del CCNLTrasporto Aereo - Sezione per il Personale Navigante Tecnico, a partire dal luglio 2014, limitatamente alla parte in cui, per il periodo minimo di ferie di quattro settimane, esclude dalla base del computo della retribuzione da corrispondere nel periodo feriale, la componente retributiva costituita dall'indennità di volo integrativa.